Integrazione dell’annotazione incompleta sul Casellario ANAC

Published On: 24 Maggio 2022

L’ANAC, allorché procede all’annotazione nel Casellario Informativo di pregresse “vicende risolutorie” dell’operatore economico, è tenuta a fornire alle stazioni appaltanti un’informazione il più possibile completa, puntuale ed esatta e, pertanto, ha il dovere di dare conto in sede di annotazione anche dell’eventuale contenzioso in essere in ordine ai fatti posti alla base della stessa.

In questo senso si è da ultimo espressa la Sezione Prima Quater del TAR Lazio, con la decisione n.6032 del 13.05.2022, ordinando appunto ad ANAC di integrare l’annotazione (inserita ai sensi dell’art 8 commi 4 e 2, lett. p), d.p.r. n. 207/2010 e ratione temporis soggetta a tale disposizione), che si limitava a dare atto d’una risoluzione contrattuale per grave inadempimento, senza tuttavia riferire dei successivi sviluppi processuali i quali, pure, costituiscono sopravvenienze utili e rilevanti ai fini delle valutazioni proprie delle Stazioni appaltante sui fatti annotati.

Ciò, fermo restando che non compete ad ANAC la valutazione sul merito della vicenda risolutoria segnalata (e, dunque, sulla sussistenza o meno del grave inadempimento dell’operatore economico).

Nell’esercizio del potere di annotazione, infatti, l’Autorità è tenuta ad apprezzare “in concreto” – e al di fuori da qualsiasi automatismo – la “non manifesta infondatezza” dei fatti oggetto di segnalazione, oltreché la loro “utilità” in considerazione delle finalità per cui è istituito il Casellario Informatico, “garantendo il pieno contraddittorio tra tutti i soggetti interessati“, mentre “è escluso che la stessa possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento, attività che – com’è evidente – esula dal corretto esercizio del potere di annotazione“.

#ANAC #annotazione #casellarioinformatico #pubblicitànotizia #notizieutili

About the Author: Valentina Magnano S. Lio

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Integrazione dell’annotazione incompleta sul Casellario ANAC

Published On: 24 Maggio 2022

L’ANAC, allorché procede all’annotazione nel Casellario Informativo di pregresse “vicende risolutorie” dell’operatore economico, è tenuta a fornire alle stazioni appaltanti un’informazione il più possibile completa, puntuale ed esatta e, pertanto, ha il dovere di dare conto in sede di annotazione anche dell’eventuale contenzioso in essere in ordine ai fatti posti alla base della stessa.

In questo senso si è da ultimo espressa la Sezione Prima Quater del TAR Lazio, con la decisione n.6032 del 13.05.2022, ordinando appunto ad ANAC di integrare l’annotazione (inserita ai sensi dell’art 8 commi 4 e 2, lett. p), d.p.r. n. 207/2010 e ratione temporis soggetta a tale disposizione), che si limitava a dare atto d’una risoluzione contrattuale per grave inadempimento, senza tuttavia riferire dei successivi sviluppi processuali i quali, pure, costituiscono sopravvenienze utili e rilevanti ai fini delle valutazioni proprie delle Stazioni appaltante sui fatti annotati.

Ciò, fermo restando che non compete ad ANAC la valutazione sul merito della vicenda risolutoria segnalata (e, dunque, sulla sussistenza o meno del grave inadempimento dell’operatore economico).

Nell’esercizio del potere di annotazione, infatti, l’Autorità è tenuta ad apprezzare “in concreto” – e al di fuori da qualsiasi automatismo – la “non manifesta infondatezza” dei fatti oggetto di segnalazione, oltreché la loro “utilità” in considerazione delle finalità per cui è istituito il Casellario Informatico, “garantendo il pieno contraddittorio tra tutti i soggetti interessati“, mentre “è escluso che la stessa possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento, attività che – com’è evidente – esula dal corretto esercizio del potere di annotazione“.

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