La Corte di Giustizia UE si è espressa sul diritto del consumatore di recedere da un abbonamento sottoscritto a distanza

Published On: 13 Ottobre 2023

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una sentenza del 5 ottobre 2023, si è espressa sulla possibilità del consumatore di recedere da un contratto sottoscritto a distanza una volta conclusosi il cd. periodo di prova (successivamente all’avvenuta trasformazione in abbonamento a pagamento).

La controversia è originata dal comportamento di una piattaforma austriaca di apprendimento on-line destinata agli studenti, all’interno della quale è possibile sottoscrivere abbonamenti gratuiti per un periodo limitato di trenta giorni, utile a comprendere il funzionamento del metodo e a verificarne la rispondenza alle proprie esigenze.

Durante tale periodo di prova è possibile recedere in qualunque momento, mentre allo scadere dei trenta giorni l’abbonamento si rinnoverà automaticamente per una durata determinata e a pagamento, rinnovandosi poi nuovamente ad ogni successiva scadenza ove non sopraggiunga la risoluzione.

Nonostante la piattaforma avesse in effetti informato i consumatori del possibile diritto di recesso, un’associazione per la tutela dei consumatori austriaci, ha ritenuto che il diritto di recesso sarebbe dovuto essere riconosciuto non solo durante il periodo di prova gratuito ma anche al momento della trasformazione dell’abbonamento da gratuito a pagamento (e anche ad ogni suo rinnovo).

La Corte Suprema Austriaca, investita della controversia, ha chiesto alla Corte di Giustizia di interpretare la direttiva sui diritti dei consumatori e come si atteggiasse il diritto di recesso all’interno dei contratti di abbonamento sottoscritti a distanza.

La Corte ha ritenuto che il diritto del consumatore di recedere da un contratto a distanza, ove sia previsto un iniziale periodo di prova gratuito con automatica successiva trasformazione in contratto a pagamento alla scadenza, sia garantito soltanto per una volta.

Nonostante tale principio, la Corte ha precisato che i giudici di merito che verranno di volta in volta investiti di questioni simili, potranno indagare circa la completezza e chiarezza delle informazioni fornite al consumatore e, ove dovessero ritenere che l’informativa non sia stata rilasciata in maniera chiara, comprensibile ed esplicita, il diritto di recesso dovrà essere assicurato anche dopo la trasformazione del contratto da gratuito a pagamento.

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About the Author: Francesco Giuseppe Marino

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La Corte di Giustizia UE si è espressa sul diritto del consumatore di recedere da un abbonamento sottoscritto a distanza

Published On: 13 Ottobre 2023

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una sentenza del 5 ottobre 2023, si è espressa sulla possibilità del consumatore di recedere da un contratto sottoscritto a distanza una volta conclusosi il cd. periodo di prova (successivamente all’avvenuta trasformazione in abbonamento a pagamento).

La controversia è originata dal comportamento di una piattaforma austriaca di apprendimento on-line destinata agli studenti, all’interno della quale è possibile sottoscrivere abbonamenti gratuiti per un periodo limitato di trenta giorni, utile a comprendere il funzionamento del metodo e a verificarne la rispondenza alle proprie esigenze.

Durante tale periodo di prova è possibile recedere in qualunque momento, mentre allo scadere dei trenta giorni l’abbonamento si rinnoverà automaticamente per una durata determinata e a pagamento, rinnovandosi poi nuovamente ad ogni successiva scadenza ove non sopraggiunga la risoluzione.

Nonostante la piattaforma avesse in effetti informato i consumatori del possibile diritto di recesso, un’associazione per la tutela dei consumatori austriaci, ha ritenuto che il diritto di recesso sarebbe dovuto essere riconosciuto non solo durante il periodo di prova gratuito ma anche al momento della trasformazione dell’abbonamento da gratuito a pagamento (e anche ad ogni suo rinnovo).

La Corte Suprema Austriaca, investita della controversia, ha chiesto alla Corte di Giustizia di interpretare la direttiva sui diritti dei consumatori e come si atteggiasse il diritto di recesso all’interno dei contratti di abbonamento sottoscritti a distanza.

La Corte ha ritenuto che il diritto del consumatore di recedere da un contratto a distanza, ove sia previsto un iniziale periodo di prova gratuito con automatica successiva trasformazione in contratto a pagamento alla scadenza, sia garantito soltanto per una volta.

Nonostante tale principio, la Corte ha precisato che i giudici di merito che verranno di volta in volta investiti di questioni simili, potranno indagare circa la completezza e chiarezza delle informazioni fornite al consumatore e, ove dovessero ritenere che l’informativa non sia stata rilasciata in maniera chiara, comprensibile ed esplicita, il diritto di recesso dovrà essere assicurato anche dopo la trasformazione del contratto da gratuito a pagamento.

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