La terrazza a vasca realizzata senza aumento di volumetria e sagoma è ristrutturazione

Published On: 11 Luglio 2024

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17650 del 26 giugno 2024, ha ritenuto legittima la realizzazione di una terrazza a vasca sul tetto sul presupposto che l’intervento non avesse apportato aumento né della volumetria né della sagoma dell’edificio.

Tale circostanza, infatti, si è rivelata dirimente ai fini della decisione adottata dalla Suprema Corte, che ha inquadrato l’intervento edilizio nell’ambito della semplice ristrutturazione, secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 457 del 5 agosto 1978.

Ai sensi della citata normativa, la “ristrutturazione” si differenzia dalla “ricostruzione” in quanto, mentre nella prima gli interventi edilizi, comportando modificazioni esclusivamente interne, lasciano inalterate le componenti essenziali dell’edificio, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura; nella seconda, invece, dette componenti vengono meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, e l’intervento edilizio si traduce nell’esatto ripristino delle stesse, operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio e, in particolare, senza aumento della volumetria.

Conseguentemente, i giudici di legittimità hanno confermato la decisione di merito con cui la Corte d’appello di Brescia ha rigettato la domanda di riduzione in pristino del tetto, posto che la realizzazione della terrazza a vasca ha lasciato inalterata sia l’area perimetrale dell’edificio che le componenti essenziali dello stesso come il volume e la sagoma.

#edilizia #volumetria #ristrutturazione #ricostruzione #legittimità

About the Author: Martina Trombetta

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La terrazza a vasca realizzata senza aumento di volumetria e sagoma è ristrutturazione

Published On: 11 Luglio 2024

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17650 del 26 giugno 2024, ha ritenuto legittima la realizzazione di una terrazza a vasca sul tetto sul presupposto che l’intervento non avesse apportato aumento né della volumetria né della sagoma dell’edificio.

Tale circostanza, infatti, si è rivelata dirimente ai fini della decisione adottata dalla Suprema Corte, che ha inquadrato l’intervento edilizio nell’ambito della semplice ristrutturazione, secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 457 del 5 agosto 1978.

Ai sensi della citata normativa, la “ristrutturazione” si differenzia dalla “ricostruzione” in quanto, mentre nella prima gli interventi edilizi, comportando modificazioni esclusivamente interne, lasciano inalterate le componenti essenziali dell’edificio, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura; nella seconda, invece, dette componenti vengono meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, e l’intervento edilizio si traduce nell’esatto ripristino delle stesse, operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio e, in particolare, senza aumento della volumetria.

Conseguentemente, i giudici di legittimità hanno confermato la decisione di merito con cui la Corte d’appello di Brescia ha rigettato la domanda di riduzione in pristino del tetto, posto che la realizzazione della terrazza a vasca ha lasciato inalterata sia l’area perimetrale dell’edificio che le componenti essenziali dello stesso come il volume e la sagoma.

#edilizia #volumetria #ristrutturazione #ricostruzione #legittimità

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