L’Adunanza Plenaria si esprime sul metodo di calcolo da applicare alla fiscalizzazione dell’abuso

Published On: 21 Marzo 2024

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 3 dell’8 marzo 2024, si è pronunciata su una interessante questione in ambito urbanistico, in particolare dirimendo una controversia sulle modalità di calcolo della sanzione da irrogare in caso di fiscalizzazione dell’illecito edilizio”.

Nella vicenda da cui é scaturita la pronuncia, un Comune aveva quantificato la sanzione, rivalutando la somma dovuta sulla scorta dei parametri ISTAT dal 1993 al 2020, mentre la ricorrente contestava un tale meccanismo di attualizzazione, lamentando la violazione dell’art. 33, c. 2 D.P.R. n. 380/2001, per il quale il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile […] con riferimento all’ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso, sulla base dell’indice ISTAT del costo di costruzione”.

La ricorrente, infatti, ha dedotto che tale comma fisserebbe il valore del costo di produzione al momento dell’abuso, e non già al momento della quantificazione dell’illecito, come invece applicato dal Comune.

Il TAR, adito in primo grado, respingendo il ricorso, ha rilevato che …la locuzione “data di esecuzione” non coinciderebbe con quella di “ultimazione dei lavori”, poiché altrimenti non avrebbe alcun senso il riferimento all’indice ISTAT…”, sostenendo che un’interpretazione diversa risulterebbe implicitamente abrogativa.

A dire del TAR, pertanto, parlando di data di esecuzione dell’abuso”, la disposizione farebbe riferimento al momento in cui l’abuso viene fiscalizzato”, stante la natura di illecito permanente.

Giunta la questione dinanzi l’Adunanza Plenaria, in assenza di specifici precedenti giurisprudenziali al riguardo, si sono palesate due possibili interpretazioni, per cui: a) o il costo di produzione va stabilito ai sensi del decreto ministeriale e poi aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso; b) o va prima determinato secondo il decreto, poi aggiornato alla data di esecuzione e successivamente incrementato dell’indice ISTAT (valorizzando così la virgola dopo abuso nella lettera della norma).

Dopo attenta disamina, l’Adunanza Plenaria ha accolto la seconda interpretazione, stabilendo che:

a) con l’espressione “data di esecuzione dell’abuso”, deve intendersi il momento di realizzazione delle opere abusive;

b) ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria da determinare ex art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, deve procedersi alla determinazione della superficie convenzionale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 392/1978 e alla determinazione del costo unitario di produzione, sulla base del decreto aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso. Il costo complessivo di produzione, dato dalla moltiplicazione della superficie convenzionale con il costo unitario di produzione, va attualizzato secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione”.

#fiscalizzazione #abuso #edilizia #istat #sanzione

About the Author: Francesco Giuseppe Marino

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L’Adunanza Plenaria si esprime sul metodo di calcolo da applicare alla fiscalizzazione dell’abuso

Published On: 21 Marzo 2024

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 3 dell’8 marzo 2024, si è pronunciata su una interessante questione in ambito urbanistico, in particolare dirimendo una controversia sulle modalità di calcolo della sanzione da irrogare in caso di fiscalizzazione dell’illecito edilizio”.

Nella vicenda da cui é scaturita la pronuncia, un Comune aveva quantificato la sanzione, rivalutando la somma dovuta sulla scorta dei parametri ISTAT dal 1993 al 2020, mentre la ricorrente contestava un tale meccanismo di attualizzazione, lamentando la violazione dell’art. 33, c. 2 D.P.R. n. 380/2001, per il quale il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile […] con riferimento all’ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso, sulla base dell’indice ISTAT del costo di costruzione”.

La ricorrente, infatti, ha dedotto che tale comma fisserebbe il valore del costo di produzione al momento dell’abuso, e non già al momento della quantificazione dell’illecito, come invece applicato dal Comune.

Il TAR, adito in primo grado, respingendo il ricorso, ha rilevato che …la locuzione “data di esecuzione” non coinciderebbe con quella di “ultimazione dei lavori”, poiché altrimenti non avrebbe alcun senso il riferimento all’indice ISTAT…”, sostenendo che un’interpretazione diversa risulterebbe implicitamente abrogativa.

A dire del TAR, pertanto, parlando di data di esecuzione dell’abuso”, la disposizione farebbe riferimento al momento in cui l’abuso viene fiscalizzato”, stante la natura di illecito permanente.

Giunta la questione dinanzi l’Adunanza Plenaria, in assenza di specifici precedenti giurisprudenziali al riguardo, si sono palesate due possibili interpretazioni, per cui: a) o il costo di produzione va stabilito ai sensi del decreto ministeriale e poi aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso; b) o va prima determinato secondo il decreto, poi aggiornato alla data di esecuzione e successivamente incrementato dell’indice ISTAT (valorizzando così la virgola dopo abuso nella lettera della norma).

Dopo attenta disamina, l’Adunanza Plenaria ha accolto la seconda interpretazione, stabilendo che:

a) con l’espressione “data di esecuzione dell’abuso”, deve intendersi il momento di realizzazione delle opere abusive;

b) ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria da determinare ex art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, deve procedersi alla determinazione della superficie convenzionale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 392/1978 e alla determinazione del costo unitario di produzione, sulla base del decreto aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso. Il costo complessivo di produzione, dato dalla moltiplicazione della superficie convenzionale con il costo unitario di produzione, va attualizzato secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione”.

#fiscalizzazione #abuso #edilizia #istat #sanzione

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