
Nuovo condono edilizio in Sicilia per abusi in zone sottoposte a vincolo relativo
La stampa regionale, assecondando le aspre polemiche politiche che l’hanno accompagnata, ha dato risalto alla recente approvazione da parte dell’Assemblea Regionale siciliana, alla seduta del 13.07.2021 e con un solo voto di scarto, d’un “nuovo condono edilizio”, riferito ad abusi perpetrati in zone sottoposte a vincoli urbanistici c.d. relativi (che non implicano dunque l’assoluta inedificabilità dell’area di intervento).
La disposizione che ha destato tanto scalpore è l’art. 20 del disegno di legge sottoposto all’ARS e non ancora approvato, che reca modifiche alla legge regionale 16/2016 di recepimento del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001).
In realtà, la disposizione non introduce alcun “nuovo condono edilizio”, limitandosi a fornire una interpretazione autentica (e per ciò retroattiva) della disciplina regionale che ha recepito le disposizioni statali relative al c.d. terzo condono edilizio (ed esattamente l’art. 24 della legge regionale 15/2004 che ha reso applicabile in Sicilia l’art. 32 D.L. 269/2003 convertito con legge 326/2003).
A depotenziare i rilievi mossi, v’è da dire che il Legislatore regionale, con tale disposizione interpretativa, non ha fatto altro che dare seguito ad un chiaro – benché per vero non unanime – indirizzo della giurisprudenza amministrativa regionale formatosi in materia (si vedano, fra i tanti: CGA pareri nn.291/2010, 102/2015, 545/2016; TAR Palermo, sentenza n.1209/2020; TAR Catania, sentenza n.717/2021).
A ben vedere, dunque, la nuova disposizione di legge regionale potrebbe assicurare maggiore certezza ed un certo snellimento procedimentale per la chiusura delle innumerevoli pratiche di condono ex lege 326/2003 ancora aperte presso i vari uffici tecnici comunali siciliani (evitando sperequazioni fra cittadini, senza peraltro preludere alla paventata sanatoria dei più gravi abusi edilizi o ambientali).
Avv. Valentina Magnano di San Lio