Principio della fiducia e pareri delle Autorità competenti ex articolo 2 del nuovo Codice Appalti Pubblici
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha da ultimo riscontrato il quesito n. 2159 del 19 luglio 2023, sottoposto al Servizio Supporto Giuridico, concernente la portata dell’articolo 2, comma terzo del nuovo Codice Appalti, a mente del quale “non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti”.
Con il quesito in particolare, si chiedeva al MIT di chiarire quali fossero le “autorità competenti” cui si riferisce il legislatore nel citato terzo comma dell’articolo 2, rubricato “principio della fiducia”, nonché se fosse possibile interpretare la disposizione in esame – considerato che l’ANAC non emanerà più linee guida finalizzate alla regolamentazione dei contratti pubblici – intendendo quali pareri delle “autorità competenti” anche quelli emanati dal Servizio Supporto giuridico del MIT.
Con riferimento al primo aspetto, di carattere più generale, il Ministero ha ritenuto che “non risulta possibile elencare le “Autorità competenti” al rilascio di pareri sull’applicazione della disciplina di settore”, in considerazione dell’ampia formulazione normativa del terzo comma della disposizione normativa in oggetto.
Quanto al secondo aspetto, il MIT ha precisato anzitutto che “nonostante il superamento degli strumenti di regolazione flessibile introdotti dal D.Lgs. 50/2016, nell’assetto regolatorio del nuovo Codice, l’Autorità nazionale anticorruzione continua a fornire indirizzi applicativi sotto molteplici forme, tra cui l’adozione di atti-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali (art. 222, comma 2 D.Lgs. 36/2023) e con i pareri di precontenzioso (art. 220 D.Lgs. 36/2023)”, talora ancora “vincolanti” (cfr., per i bandi tipo: l’articolo 83, comma 3).
Proseguendo, ha rilevato che diverse Autorità possono rilasciare pareri sull’interpretazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici come la Corte dei conti, nell’esercizio della funzione consultiva, ovvero altre Autorità, che pure forniscono indirizzi interpretativi attraverso l’emanazione di “circolari” o atti simili.
Infine, ha osservato come anche le risposte emanate dal Servizio Supporto Giuridico, riguardanti esclusivamente la disciplina relativa ai contratti pubblici e l’interpretazione della stessa, “hanno natura di atti meramente consultivi e non vincolanti per le stazioni appaltanti e rappresentano valutazioni di tipo ermeneutico circa le disposizioni in materia di contratti pubblici, ferma restando l’autonomia e responsabilità gestionale delle medesime stazioni appaltanti”.
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