Procedura negoziata per gli appalti sottosoglia e criterio dell’ordine cronologico

Published On: 4 Aprile 2024

L’ANAC, col recente parere in funzione consultiva n. 11 del 28 febbraio 2024, ha chiarito che, nel caso di procedure negoziate indette per gli affidamenti di appalti sotto-soglia, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del Nuovo Codice Appalti e dell’art. 2, comma 3, dell’Allegato II.1, risulta ordinariamente precluso alla Stazione appaltante il ricorso al criterio cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse, trattandosi di un metodo di selezione “casuale” degli operatori economici il quale, al pari del sorteggio, non appare idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività, coerenza con l’oggetto e con la finalità dell’affidamento, nonché con i princìpi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, richiamate dalle norme” di riferimento.

L’Autorità aveva già in passato sottolineato – rispetto al previgente assetto normativo, recato dal d.lgs. 50/2016 – i rischi insiti nella scelta di tali criteri cronologici, legati essenzialmente a possibili asimmetrie informative tra i potenziali concorrenti o ad accordi collusivi tra gli stessi” (cfr. delibera n. 827/2019-Prec 120/19/L).

Essa, quindi, col parere in rassegna, richiamando a conferma anche un recente parere del MIT (n. 2143/2023), ha puntualmente ricostruito il nuovo quadro normativo di riferimento, declinato dall’art. 50, comma 2, del decreto legislativo 36/2023 e dall’art. 2, comma 3, dell’Allegato II.1 e letto alla luce dei chiarimenti contenuti nella “Relazione Illustrativa” al Nuovo Codice Appalti, e ha concluso nel senso che, tanto il tenore letterale espresso quanto la ratio di tali disposizioni inducano ad assimilare il “criterio cronologico”, ossia l’ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse alla stazione appaltante, al “sorteggio”, nella misura in cui entrambi – utilizzati quali criteri di selezione – determinano un’individuazione “casuale” degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

Il ricorso al criterio del “sorteggio” è espressamente considerato dalle disposizioni in rassegna, risultando ordinariamente vietato, in quanto “non ancorato ai criteri oggettivi indicati dal d.lgs. 36/2023” e solo eccezionalmente ammesso in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori”.

Analoga soluzione operativa, pertanto, ad avviso di ANAC può prospettarsi rispetto al “criterio cronologico”, il quale appunto “potrebbe in ipotesi ritenersi ammissibile in via del tutto eccezionale e residuale, entro i limiti e alle condizioni stabilite dalle norme stesse ai fini dell’adozione del criterio del sorteggio, previa adeguata motivazione da parte della stazione appaltante”.

#NuovoCodiceAppalti #ProceduraNegoziata #Sottosoglia #OrdineCronologico #Sorteggio

About the Author: Valentina Magnano S. Lio

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Procedura negoziata per gli appalti sottosoglia e criterio dell’ordine cronologico

Published On: 4 Aprile 2024

L’ANAC, col recente parere in funzione consultiva n. 11 del 28 febbraio 2024, ha chiarito che, nel caso di procedure negoziate indette per gli affidamenti di appalti sotto-soglia, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del Nuovo Codice Appalti e dell’art. 2, comma 3, dell’Allegato II.1, risulta ordinariamente precluso alla Stazione appaltante il ricorso al criterio cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse, trattandosi di un metodo di selezione “casuale” degli operatori economici il quale, al pari del sorteggio, non appare idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività, coerenza con l’oggetto e con la finalità dell’affidamento, nonché con i princìpi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, richiamate dalle norme” di riferimento.

L’Autorità aveva già in passato sottolineato – rispetto al previgente assetto normativo, recato dal d.lgs. 50/2016 – i rischi insiti nella scelta di tali criteri cronologici, legati essenzialmente a possibili asimmetrie informative tra i potenziali concorrenti o ad accordi collusivi tra gli stessi” (cfr. delibera n. 827/2019-Prec 120/19/L).

Essa, quindi, col parere in rassegna, richiamando a conferma anche un recente parere del MIT (n. 2143/2023), ha puntualmente ricostruito il nuovo quadro normativo di riferimento, declinato dall’art. 50, comma 2, del decreto legislativo 36/2023 e dall’art. 2, comma 3, dell’Allegato II.1 e letto alla luce dei chiarimenti contenuti nella “Relazione Illustrativa” al Nuovo Codice Appalti, e ha concluso nel senso che, tanto il tenore letterale espresso quanto la ratio di tali disposizioni inducano ad assimilare il “criterio cronologico”, ossia l’ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse alla stazione appaltante, al “sorteggio”, nella misura in cui entrambi – utilizzati quali criteri di selezione – determinano un’individuazione “casuale” degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

Il ricorso al criterio del “sorteggio” è espressamente considerato dalle disposizioni in rassegna, risultando ordinariamente vietato, in quanto “non ancorato ai criteri oggettivi indicati dal d.lgs. 36/2023” e solo eccezionalmente ammesso in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori”.

Analoga soluzione operativa, pertanto, ad avviso di ANAC può prospettarsi rispetto al “criterio cronologico”, il quale appunto “potrebbe in ipotesi ritenersi ammissibile in via del tutto eccezionale e residuale, entro i limiti e alle condizioni stabilite dalle norme stesse ai fini dell’adozione del criterio del sorteggio, previa adeguata motivazione da parte della stazione appaltante”.

#NuovoCodiceAppalti #ProceduraNegoziata #Sottosoglia #OrdineCronologico #Sorteggio

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