Pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno sui documenti sottratti all’accesso agli atti

Published On: 31 Marzo 2022

Col recente decreto del 16 marzo 2022 il Ministero dell’Interno ha “aggiornato” le categorie dei documenti sottratti all’accesso agli atti (tra quelli formati dal medesimo Ministero e dai suoi uffici periferici o comunque nella loro disponibilità).

Il decreto ha in particolare indicato tra le categorie di documenti c.d. inaccessibili, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della legge 241/1990 e dell’articolo 8 del DPR 352/1992: quelli esclusi per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali; per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità; per motivi di segretezza e riservatezza del Ministero; in quanto diretti all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione o preordinati all’attività di indirizzo politico del Governo; per motivi di riservatezza del personale o di terzi.

Ha inoltre confermato il periodo di segretazione di cinquanta anni, per le dichiarazioni di riservatezza e gli atti istruttori dei documenti archivistici concernenti la politica estera o interna; di  dieci anni, per relazioni, rapporti ed ogni altro documento relativo a problemi concernenti le zone di confine e i gruppi linguistici minoritari, la cui conoscenza possa pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali; di settanta anni, per le dichiarazioni di riservatezza e gli atti istruttori dei documenti archivistici concernenti situazioni private di persone o processi penali.

Il Ministero dovrà inoltre verificare periodicamente – la prima volta entro due anni dall’entrata in vigore del decreto, e poi almeno ogni tre anni – la congruità delle categorie dei documenti sottratti all’accesso.

 

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About the Author: Gregorio Panetta

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Pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno sui documenti sottratti all’accesso agli atti

Published On: 31 Marzo 2022

Col recente decreto del 16 marzo 2022 il Ministero dell’Interno ha “aggiornato” le categorie dei documenti sottratti all’accesso agli atti (tra quelli formati dal medesimo Ministero e dai suoi uffici periferici o comunque nella loro disponibilità).

Il decreto ha in particolare indicato tra le categorie di documenti c.d. inaccessibili, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della legge 241/1990 e dell’articolo 8 del DPR 352/1992: quelli esclusi per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali; per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità; per motivi di segretezza e riservatezza del Ministero; in quanto diretti all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione o preordinati all’attività di indirizzo politico del Governo; per motivi di riservatezza del personale o di terzi.

Ha inoltre confermato il periodo di segretazione di cinquanta anni, per le dichiarazioni di riservatezza e gli atti istruttori dei documenti archivistici concernenti la politica estera o interna; di  dieci anni, per relazioni, rapporti ed ogni altro documento relativo a problemi concernenti le zone di confine e i gruppi linguistici minoritari, la cui conoscenza possa pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali; di settanta anni, per le dichiarazioni di riservatezza e gli atti istruttori dei documenti archivistici concernenti situazioni private di persone o processi penali.

Il Ministero dovrà inoltre verificare periodicamente – la prima volta entro due anni dall’entrata in vigore del decreto, e poi almeno ogni tre anni – la congruità delle categorie dei documenti sottratti all’accesso.

 

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