Realizzare un murales su un edificio richiede un titolo abilitativo?

Published On: 17 Febbraio 2023

Scioglie ogni dubbio la recentissima sentenza del Consiglio di Stato del 7 febbraio 2023, che non riconduce tale attività fra quelle oggetto di edilizia libera.

Valutando le vigenti norme edilizie, infatti, il Collegio si è soffermato sulla tipologia d’intervento edilizio cui ricondurre la realizzazione di un dipinto murale.

A tal proposito, il Giudice adito ha osservato che il carattere decorativo del murales espresso, ad esempio, sulla facciata di un palazzo, costituisce obiettivamente una trasformazione (visiva) del territorio, tendenzialmente destinata a durare nel tempo (almeno sinché chi lo ha commissionato o chi lo ha realizzato non intenderanno rimuoverlo).

Pertanto, essendo qualificabile il murales quale intervento innovativo e di modifica dei caratteri originari e preesistenti dell’edificio, esso può ricadere soltanto tra le opere di manutenzione straordinaria.

Di conseguenza, per effettuare una tale opera, occorre una previa richiesta e un contestuale previo rilascio del titolo abilitativo edilizio necessario, onde non commettere un abuso.

In mancanza, infatti, l’Amministrazione comunale potrà legittimamente ingiungere l’ordine di ripristino dei luoghi, al fine di reprimere l’abuso edilizio, costituito dall’avere realizzato opere di manutenzione straordinaria senza la previa richiesta di rilascio del necessario titolo abilitativo.

#condominio #murales #titoliabilitativi #abusoedilizio #ripristino

About the Author: Rocco Maganuco

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Realizzare un murales su un edificio richiede un titolo abilitativo?

Published On: 17 Febbraio 2023

Scioglie ogni dubbio la recentissima sentenza del Consiglio di Stato del 7 febbraio 2023, che non riconduce tale attività fra quelle oggetto di edilizia libera.

Valutando le vigenti norme edilizie, infatti, il Collegio si è soffermato sulla tipologia d’intervento edilizio cui ricondurre la realizzazione di un dipinto murale.

A tal proposito, il Giudice adito ha osservato che il carattere decorativo del murales espresso, ad esempio, sulla facciata di un palazzo, costituisce obiettivamente una trasformazione (visiva) del territorio, tendenzialmente destinata a durare nel tempo (almeno sinché chi lo ha commissionato o chi lo ha realizzato non intenderanno rimuoverlo).

Pertanto, essendo qualificabile il murales quale intervento innovativo e di modifica dei caratteri originari e preesistenti dell’edificio, esso può ricadere soltanto tra le opere di manutenzione straordinaria.

Di conseguenza, per effettuare una tale opera, occorre una previa richiesta e un contestuale previo rilascio del titolo abilitativo edilizio necessario, onde non commettere un abuso.

In mancanza, infatti, l’Amministrazione comunale potrà legittimamente ingiungere l’ordine di ripristino dei luoghi, al fine di reprimere l’abuso edilizio, costituito dall’avere realizzato opere di manutenzione straordinaria senza la previa richiesta di rilascio del necessario titolo abilitativo.

#condominio #murales #titoliabilitativi #abusoedilizio #ripristino

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