Se è possibile la realizzazione dei “soppalchi” ed entro quali limiti

Published On: 10 Ottobre 2024

Ci risponde il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (Palermo), con la sentenza del 3 ottobre 2024 numero 2772.

Si osserva brevemente che la fattispecie esaminata ha visto contrapposti, d’un canto, il Comune, che ha ingiunto al privato l’ordinanza di demolizione del soppalco e, dall’altro, quest’ultimo, che ha presentato una successiva istanza di sanatoria edilizia (ex articolo 36 del Testo Unico Edilizia).

Istanza, invero, poi rigettata dall’Amministrazione comunale, con formale diniego di sanatoria.

Tale atto di diniego è stato poi impugnato dal privato innanzi al competente T.A.R. che, accogliendo le ragioni del ricorrente, ha dichiarato illegittimo il rigetto della suddetta istanza.

Ciò, per non avere l’Amministrazione indicato nella motivazione dell’atto – in uno alle previsioni del relativo strumento urbanistico – le disposizioni ostative al rilascio del titolo, così pure aggravando per il privato la possibilità di una adeguata contestazione del suddetto diniego.

In specie considerando non solo che proprio quel soppalco rispettava i parametri regolamentari previsti – rientrando nel limite del 20% della superficie utile – ma anche che l’unico intervento edilizio escluso dalle relative norme tecniche di attuazione comunali è la demolizione e ricostruzione totale dell’edificio.

In definitiva, il Giudice amministrativo ha annullato il diniego adottato dal Comune e, per l’effetto, ha ritenuto possibile la realizzazione del soppalco in questione, quale intervento riconducibile fra quelli di ristrutturazione edilizia.

#ritrutturazioneedilizia #soppalco #diniego #sanatoriaedilizia #accertamentodiconformità

About the Author: Rocco Maganuco

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Se è possibile la realizzazione dei “soppalchi” ed entro quali limiti

Published On: 10 Ottobre 2024

Ci risponde il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (Palermo), con la sentenza del 3 ottobre 2024 numero 2772.

Si osserva brevemente che la fattispecie esaminata ha visto contrapposti, d’un canto, il Comune, che ha ingiunto al privato l’ordinanza di demolizione del soppalco e, dall’altro, quest’ultimo, che ha presentato una successiva istanza di sanatoria edilizia (ex articolo 36 del Testo Unico Edilizia).

Istanza, invero, poi rigettata dall’Amministrazione comunale, con formale diniego di sanatoria.

Tale atto di diniego è stato poi impugnato dal privato innanzi al competente T.A.R. che, accogliendo le ragioni del ricorrente, ha dichiarato illegittimo il rigetto della suddetta istanza.

Ciò, per non avere l’Amministrazione indicato nella motivazione dell’atto – in uno alle previsioni del relativo strumento urbanistico – le disposizioni ostative al rilascio del titolo, così pure aggravando per il privato la possibilità di una adeguata contestazione del suddetto diniego.

In specie considerando non solo che proprio quel soppalco rispettava i parametri regolamentari previsti – rientrando nel limite del 20% della superficie utile – ma anche che l’unico intervento edilizio escluso dalle relative norme tecniche di attuazione comunali è la demolizione e ricostruzione totale dell’edificio.

In definitiva, il Giudice amministrativo ha annullato il diniego adottato dal Comune e, per l’effetto, ha ritenuto possibile la realizzazione del soppalco in questione, quale intervento riconducibile fra quelli di ristrutturazione edilizia.

#ritrutturazioneedilizia #soppalco #diniego #sanatoriaedilizia #accertamentodiconformità

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