Soggetti fragili: cosa comune e principio di solidarietà condominiale

Published On: 12 Maggio 2023

Il maggiore godimento delle parti comuni di un condominio da parte di un soggetto affetto da disabilità è un atto di solidarietà o può essere doveroso?

Se per alcuni è sufficiente la solidarietà,  è vero che potrebbero essere d’ostacolo in tal caso i limiti all’uso della cosa comune previsti dall’articolo 1102, comma 1 del codice civile, ai sensi del quale “…ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto…”.

E’ utile perciò il contributo del Tribunale di Roma che spiega come sia giustificato e persino doveroso un così banale gesto di umanità (in ogni caso, costituzionalmente garantito).

In particolare, sul concetto di pari uso, il Tribunale di Roma, con la pronuncia del 3 aprile 2023 numero 5313, ha precisato che “…per stabilire se l’utilizzo più intenso del singolo sia consentito, deve aversi riguardo non all’uso concreto fatto dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno…”.

Pertanto, con la citata decisione, il riconoscimento di un uso maggiore della cosa comune a vantaggio del condòmino “più fragile” è doveroso proprio in forza del principio di solidarietà di rango costituzionale e, comunque, è lecito anche in applicazione della norma sopra citata.

In sostanza, tutti i condòmini che non versino in condizione di fragilità hanno il dovere di fare tutto ciò che serve per abbattere le barriere architettoniche e, se necessario, anche sacrificare i propri diritti, al fine di agevolare chi ha maggiori necessità nell’esercizio e nel godimento dei propri.

#condominio #cosacomune #particomuni #pariuso #disabilità #barrierearchitettoniche

About the Author: Rocco Maganuco

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Soggetti fragili: cosa comune e principio di solidarietà condominiale

Published On: 12 Maggio 2023

Il maggiore godimento delle parti comuni di un condominio da parte di un soggetto affetto da disabilità è un atto di solidarietà o può essere doveroso?

Se per alcuni è sufficiente la solidarietà,  è vero che potrebbero essere d’ostacolo in tal caso i limiti all’uso della cosa comune previsti dall’articolo 1102, comma 1 del codice civile, ai sensi del quale “…ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto…”.

E’ utile perciò il contributo del Tribunale di Roma che spiega come sia giustificato e persino doveroso un così banale gesto di umanità (in ogni caso, costituzionalmente garantito).

In particolare, sul concetto di pari uso, il Tribunale di Roma, con la pronuncia del 3 aprile 2023 numero 5313, ha precisato che “…per stabilire se l’utilizzo più intenso del singolo sia consentito, deve aversi riguardo non all’uso concreto fatto dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno…”.

Pertanto, con la citata decisione, il riconoscimento di un uso maggiore della cosa comune a vantaggio del condòmino “più fragile” è doveroso proprio in forza del principio di solidarietà di rango costituzionale e, comunque, è lecito anche in applicazione della norma sopra citata.

In sostanza, tutti i condòmini che non versino in condizione di fragilità hanno il dovere di fare tutto ciò che serve per abbattere le barriere architettoniche e, se necessario, anche sacrificare i propri diritti, al fine di agevolare chi ha maggiori necessità nell’esercizio e nel godimento dei propri.

#condominio #cosacomune #particomuni #pariuso #disabilità #barrierearchitettoniche

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