Tempestività della domanda di partecipazione ad un bando pubblico
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 8546 del 25 ottobre 2024, si è pronunciata su una interessante questione in tema di tempestività della domanda di partecipazione ad una procedura concorsuale evidenziale, nel caso in cui sia stata inviata solo pochi secondi dopo l’orario limite indicato nel bando.
In particolare è accaduto che un Comune veneto si è visto rigettare una domanda presentata per l’accesso ad alcune agevolazioni a sostegno degli investimenti nello sviluppo della logistica agroalimentare, nell’ambito del cd. PNRR.
La domanda di partecipazione, infatti, è stata inviata via PEC con ricevute di accettazione e consegna riportanti gli orari 12:00:33 e 12:00:35, ritenuti da INVITALIA tardivi e dunque meritevoli di esclusione dalla procedura.
Il Comune ha sostenuto che il bando indicasse l’orario preciso di scadenza solo fino ai minuti (le 12:00) e che, pertanto, il tenore letterale imponesse di non tenere in considerazione anche i secondi, pena l’esclusione per una causa in effetti non prevista nel bando (causata da una illegittima integrazione ermeneutica del bando stesso).
Sia il TAR adito che il Consiglio di Stato, tuttavia, hanno rigettato le istanze del Comune, sostenendo che “…la clausola del bando […] è precisa nell’indicazione del termine di presentazione delle domande fissando le 12.00; è infatti evidente che anche un istante successivo a tale termine debba considerarsi tardivo, in quanto supera comunque l’orario indicato…”.
Né è stata accolta la richiesta di valorizzare il favor partecipationis, posto che il Comune non ha giustificato in alcuna maniera il ritardo (solo a lui imputabile) e in considerazione della par condicio tra i partecipanti.
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