PNRR e Valutazione Ambientale Strategica: riduzione dei termini procedimentali della fase di consultazione e istruttoria
Il 6 novembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 262, il Decreto Legge numero 152 riguardante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
Il provvedimento legislativo introduce importanti modifiche al Codice dell’Ambiente disciplinato dal decreto legislativo numero 152/2006 tra cui la riduzione dei tempi del procedimento amministrativo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
La VAS, già disciplinata dagli artt. 11 e seguenti del Codice dell’Ambiente, riguarda la valutazione dei piani e dei programmi nazionali, regionali e locali, con la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
Nel dettaglio, il recente Decreto Legge, all’articolo 13 relativo alla redazione del rapporto ambientale, prevede al comma 1 che il rapporto preliminare ambientale dell’attuazione del piano o programma deve basarsi sui possibili impatti ambientali significativi anche transfrontalieri e che l’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, individua e seleziona i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all’autorità competente ed all’autorità procedente entro trenta giorni dall’avvio della consultazione. Il comma 2 della medesima disposizione stabilisce inoltre, che la consultazione salvo quanto diversamente comunicato all’Autorità competente, si conclude entro quarantacinque giorni dall’invio del rapporto preliminare.
L’articolo 14 con riferimento alla fase della Consultazione, al 2 comma, riduce a quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, il termine entro cui chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
L’articolo 15 infine stabilisce che l’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell’articolo 14 e dell’articolo 32, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di quarantacinque giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all’articolo 14.