Prededucibile il credito del professionista che assiste il debitore solo se la procedura minore è stata aperta.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 15 gennaio 2021, ha affermato che – in materia di crediti prededucibili ai sensi dell’articolo 111, comma 2 della legge fallimentare – non è dotato di privilegio il credito del professionista sorto nell’espletamento dell’attività di redazione della domanda di ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, dichiarato inammissibile ex articolo 162, comma 2 della legge fallimentare.
Ed invero, la Corte non dubita che il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e presentazione della domanda di concordato preventivo rientri “de plano” tra i crediti sorti in funzione della procedura e, come tale, soggetto al privilegio previsto dal comma 2, articolo 111 della legge sopra citata.
Questo però, nei casi in cui “… il fallimento era intervenuto dopo il venir meno (…) di una procedura di concordato dichiarata aperta a norma della L.Fall., art. 163 e nelle quali si era dunque indubbiamente realizzato il fenomeno, cd. della consecuzione, che funge da elemento di congiunzione fra procedure distinte, come se l’una si evolvesse nell’altra …”.
Secondo tale ragionamento dunque, non è considerabile prededucibile il credito formatosi prima della dichiarazione di fallimento nel caso in cui la procedura minore non sia stata aperta perché inammissibile.
Ed infatti, l’articolo 111, comma 2 della legge fallimentare afferma che “… sono considerati crediti prededucibili … quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge …”, ossia tutti quei crediti collegati alla procedura – o alla diversa procedura consecutiva a seguito di traslazione – da un nesso cronologico o teleologico e dunque, funzionali al raggiungimento dell’obiettivo.
In tal senso allora, si esclude che “… possa essere qualificato come prededucibile il credito derivante da un’attività preparatoria che, se pur resa con la finalità di ottenere l’accesso dell’impresa alla procedura minore, non sia di fatto servita neppure al raggiungimento di tale obiettivo miniale la cui utilità sia in sostanza risultata circoscritta alla presentazione di una domanda di concordato dichiarata inammissibile …”.
La Corte quindi conclude affermando il seguente principio di diritto: “… La L.Fall., art. 111, comma 2, nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti “in funzione” di una procedura concorsuale, presuppone che una tale procedura sia stata aperta, e non la semplice presentazione della domanda di concordato, che dà luogo unicamente ad un procedimento di verifica volto al mero accertamento dell’ammissibilità della proposta. Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la presentazione della domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile o rinunciata non è pertanto prededucibile nel fallimento, ancorché la sentenza dichiarativa si fondi sulla medesima situazione (di insolvenza) rappresentata nella domanda …”.