Principio di rotazione negli affidamenti sottosoglia

Published On: 23 Luglio 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

I semplici “disagi” correlati al subentro di un nuovo gestore nell’esecuzione di un servizio non giustificano la deroga da parte della Stazione appaltante al principio di rotazione.
In questo senso si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania di Napoli il quale, con la decisione del 19 luglio 2018, n.4794 – dopo aver ribadito che anche i contratti “sotto soglia” sono assoggettati al principio di rotazione degli affidamenti o degli inviti, di cui all’art. 36 comma 1 del nuovo codice dei contratti pubblici (cfr., TAR Lazio, Roma, sez. III quater, 31 gennaio 2018 n. 1115) e rammentato che “..assai spesso .. è proprio negli affidamenti all’operatore uscente che il fenomeno corruttivo si annida nella sua dimensione meno facilmente accertabile…” (cfr. TAR Calabria sez. I, 14 maggio 2018 n. 1007) – ha ricostruito la “ratio” e la portata applicativa del succitato principio di rotazione, ricordando che detto principio, il quale “..per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte..”, “.. trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato…” e che “..pertanto, al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese, e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio di rotazione comporta in linea generale che l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, cfr. la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell’Autorità nazionale anticorruzione, linee guida n. 4)” – Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 31/8/17 n. 4125…”).
Sulla scorta di tali coordinate normative ed ermeneutiche, il Tribunale Amministrativo partenopeo ha ritenuto nello specifico “del tutto insufficienti” a giustificare l’affidamento diretto impugnato col ricorso da altro operatore del settore che ambiva alla medesima commessa, il riferimento contenuto negli atti impugnati ai “disagi” che la scelta di un diverso gestore avrebbe determinato per la stazione appaltante (motivati con riferimento alla paventata necessità di implementazione dei dati su un software diverso rispetto a quello già in uso per lo svolgimento del servizio e della nuova formazione del personale).

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Principio di rotazione negli affidamenti sottosoglia

Published On: 23 Luglio 2018

I semplici “disagi” correlati al subentro di un nuovo gestore nell’esecuzione di un servizio non giustificano la deroga da parte della Stazione appaltante al principio di rotazione.
In questo senso si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania di Napoli il quale, con la decisione del 19 luglio 2018, n.4794 – dopo aver ribadito che anche i contratti “sotto soglia” sono assoggettati al principio di rotazione degli affidamenti o degli inviti, di cui all’art. 36 comma 1 del nuovo codice dei contratti pubblici (cfr., TAR Lazio, Roma, sez. III quater, 31 gennaio 2018 n. 1115) e rammentato che “..assai spesso .. è proprio negli affidamenti all’operatore uscente che il fenomeno corruttivo si annida nella sua dimensione meno facilmente accertabile…” (cfr. TAR Calabria sez. I, 14 maggio 2018 n. 1007) – ha ricostruito la “ratio” e la portata applicativa del succitato principio di rotazione, ricordando che detto principio, il quale “..per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte..”, “.. trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato…” e che “..pertanto, al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese, e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio di rotazione comporta in linea generale che l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, cfr. la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell’Autorità nazionale anticorruzione, linee guida n. 4)” – Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 31/8/17 n. 4125…”).
Sulla scorta di tali coordinate normative ed ermeneutiche, il Tribunale Amministrativo partenopeo ha ritenuto nello specifico “del tutto insufficienti” a giustificare l’affidamento diretto impugnato col ricorso da altro operatore del settore che ambiva alla medesima commessa, il riferimento contenuto negli atti impugnati ai “disagi” che la scelta di un diverso gestore avrebbe determinato per la stazione appaltante (motivati con riferimento alla paventata necessità di implementazione dei dati su un software diverso rispetto a quello già in uso per lo svolgimento del servizio e della nuova formazione del personale).

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