Recupero del contributo unificato in via di ottemperanza
Il recupero del contributo unificato da parte del soggetto vittorioso rientra tra gli effetti del giudicato ed è soggetto, come tale, alla cognizione del Giudice Amministrativo in sede di ottemperanza.
Così ha statuito, conformemente a pacifica giurisprudenza, il TAR Puglia di Lecce con la decisione n. 158 del 29 gennaio 2019, nella quale – richiamandosi il testo dell’art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e ss.mm. (il cui comma comma 6-bis stabilisce, per quanto di rilievo, che: “L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove” )- si è riaffermato come l’obbligo di tale rimborso è configurabile quale “obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice di disporne la compensazione ovvero di liquidarne autonomamente l’ammontare (poiché quest’ultimo non può che corrispondere all’importo versato)” (Consiglio di Stato, Sezione Terza, 2 agosto 2011, n. 4596), derivando, quindi, direttamente ed automaticamente dalla legge, senza necessità di una specifica statuizione al riguardo nella sentenza di cognizione.
Tale rimborso è dovuto dal soccombente (al ricorrente, “ogni volta che questi risulti vittorioso ed anche nel caso in cui sia stata disposta la compensazione delle spese del giudizio …. a prescindere da come il Giudice disponga in ordine alle spese, essendo lo stesso connesso esclusivamente al verificarsi della situazione di fatto rappresentata dall’accoglimento del ricorso”, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione Terza, 18 marzo 2011, n. 1657) solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi (testualmente) del su riportato art. 13, comma 6-bis.1 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm..
E ciò, potendosi a tal fine adire il Giudice Amministrativo in sede di ottemperanza, essendosi in proposito chiarito che “l’azione di ottemperanza volta all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione soccombente, anche con riguardo al rimborso del contributo unificato, della statuizione di condanna alla rifusione delle spese di causa in favore della parte ricorrente, contenuta nella sentenza amministrativa fatta valere in sede esecutiva, rientra … nell’ambito di giurisdizione del giudice amministrativo” (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 21 novembre 2017, n. 5408).