Regione Sicilia: introdotte norme a tutela dei pagamenti ai Professionisti per il rilascio di titoli abilitativi e autorizzativi

Published On: 1 Marzo 2019Categories: Normativa, Professioni, Pubblica Amministrazione

Si segnala che l’art. 36 della legge regionale siciliana del 22 febbraio 2019, n. 1, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale“, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 26 febbraio 2019 n. 9 (Prima Parte), rubricato “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”, “…al fine della tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese..”, ha previsto che “…le istanze volte al rilascio di titoli endoprocedimentali sono corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il titolo in conformità alle disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445…” (comma 1).
La disposizione segnalata prevede altresì, al suo secondo comma che “..l’amministrazione, al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente..”.
Infine, il terzo comma dispone che “.. la mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall’iter attivato…”.

Ultimi Articoli inseriti

Sull’onere di dimostrare lo stato legittimo di un manufatto ante 1967

11 Novembre 2024|Commenti disabilitati su Sull’onere di dimostrare lo stato legittimo di un manufatto ante 1967

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, con la sentenza del 4 novembre 2024 numero 2074, si è soffermato sull’onere di dimostrare lo stato legittimo di un immobile interessato da opere edilizie realizzate prima dell’entrata in [...]

Immissioni acustiche da immobile locato per finalità turistiche

8 Novembre 2024|Commenti disabilitati su Immissioni acustiche da immobile locato per finalità turistiche

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 2 ottobre 2024 numero 7913, ha affrontato il delicato tema della qualificazione da conferire ad una attività ricettiva ai fini della normativa in materia di immissioni rumorose. La [...]

About the Author: Valentina Magnano S. Lio

Condividi

Regione Sicilia: introdotte norme a tutela dei pagamenti ai Professionisti per il rilascio di titoli abilitativi e autorizzativi

Published On: 1 Marzo 2019

Si segnala che l’art. 36 della legge regionale siciliana del 22 febbraio 2019, n. 1, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale“, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 26 febbraio 2019 n. 9 (Prima Parte), rubricato “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”, “…al fine della tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese..”, ha previsto che “…le istanze volte al rilascio di titoli endoprocedimentali sono corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il titolo in conformità alle disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445…” (comma 1).
La disposizione segnalata prevede altresì, al suo secondo comma che “..l’amministrazione, al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente..”.
Infine, il terzo comma dispone che “.. la mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall’iter attivato…”.

About the Author: Valentina Magnano S. Lio