Regolarità fiscale quale requisito generale per la partecipazione alle gare d’appalto
Aveva destato non poche perplessità – anche operative – l’inserimento, ad opera del primo decreto semplificazioni (DL 76/2020), nel contesto dell’art. 80, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici, di una nuova causa di esclusione c.d. facoltativa dalle gare pubbliche a carico dell’operatore economico che si fosse reso responsabile del mancato pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, “anche non definitivamente accertato”.
Tale disposizione è stata modificata dalla c.d. legge europea 2019-2020 (legge 17.01.2022 n. 238), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17.01.2022.
Fra le modifiche urgenti al codice dei contratti pubblici introdotte – nelle more dell’approvazione legge delega per la globale riforma della materia, preannunziata in seno al PNRR e per il superamento dei rilievi mossi dall’Unione Europea nella procedura di infrazione di infrazione n. 2018/2273 – dall’art. 31 della legge europea, v’è anche e proprio l’integrale “riformulazione” del quinto periodo del comma 4 dell’art. 80 del Codice, d’ora innanzi sostituito dai seguenti:
«Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante é a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro».
Si riduce, quindi, la discrezionalità della Stazione appaltante nella valutazione della rilevanza di eventuali (gravi) violazioni fiscali e tributarie non definitivamente accertate, rinviando ad un successivo atto di normazione secondaria, ma introducendo già due importantissime indicazioni: la rilevanza ai fini escludenti di siffatte violazioni dovrà essere valutata anche alla luce del valore dell’appalto e non potrà, comunque, ravvisarsi laddove il mancato pagamento riguardi importi inferiori ai €.35.000,00.
Soglia questa assai più elevata di quella sulla quale viene normativamente parametrata la gravità della violazione fiscale e/o tributaria definitivamente accertata (che ammonta oggi ad €.5.000,00, ai sensi dell’art. 48 bis, commi 1 e 2-bis del DPR 602/1973, a tal fine richiamato dallo stesso art. 80, comma 4).
Anche tale modifica – in base al regime transitorio delineato al comma 5 dell’art.31 – si applica “alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge” europea (ovvero successivamente al 01.02.2022), nonchè, “in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi”.