Reinserimento nelle GAE

Published On: 8 Ottobre 2018Categories: Concorsi pubblici, Pubblica Amministrazione, Tutele, Varie

Il TAR Lazio, con la sentenza breve pubblicata l’8 ottobre 2018,  n. 9812, ha accolto il ricorso proposto da un docente in impugnazione del Decreto del Ministero dell’Istruzione del 19 giugno 2018, avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento 2014-2017, nella parte in cui detto decreto non ha previsto la possibilità di reinserimento nella graduatoria.
Il Collegio, rifacendosi ad una ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. da ultimo sentenza 4835/2018) ha invero ritenuto  ormai pacifico “..il principio per cui dalla trasformazione delle antiche graduatorie permanenti in GA.E non discende alcuna preclusione del reinserimento nelle stesse dei soggetti che vi erano già iscritti pleno jure in passato ma, per l’omessa domanda di permanenza per il precedente aggiornamento, ne sono stati cancellati…”.
Più in particolare, continua il Collegio, “…quantunque la mancata presentazione della domanda comporti la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, ma è sempre consentito al docente interessato, su sua domanda, il reinserimento nella graduatoria; – il mutamento delle graduatorie permanenti in GAE, in base all’art. 1, co. 605 della l. 27 dicembre 2006 n. 296, non ha cambiato tutto ciò, poiché le GAE non consentono nuovi inserimenti, ma non precludono, nella sede dei relativi aggiornamenti ed a seguito di nuova domanda tempestivamente presentata, il reinserimento nelle GAE successive, con la conservazione del punteggio già ottenuto (cfr. così Cons. St., VI, 15 novembre 2017 n. 5281; id., 13 dicembre 2017 n. 5868); – se quindi è giusto depurare le GAE dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l’esclusione, anch’essa permanente e, ad avviso dei decreti impugnati in prime cure, immodificabile sol perché desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati, cosa, questa, che tuttavia confligge col citato art. 1, co. 1-bis, II per. del DL 97/2004; – la norma, infatti, sanziona l’omessa domanda con l’esclusione dalle graduatorie, ma solo rebus sic stantibus, onde questa non è comunque assoluta, potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle GAE, dichiarare di volervi nuovamente figurare…”.

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Reinserimento nelle GAE

Published On: 8 Ottobre 2018

Il TAR Lazio, con la sentenza breve pubblicata l’8 ottobre 2018,  n. 9812, ha accolto il ricorso proposto da un docente in impugnazione del Decreto del Ministero dell’Istruzione del 19 giugno 2018, avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento 2014-2017, nella parte in cui detto decreto non ha previsto la possibilità di reinserimento nella graduatoria.
Il Collegio, rifacendosi ad una ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. da ultimo sentenza 4835/2018) ha invero ritenuto  ormai pacifico “..il principio per cui dalla trasformazione delle antiche graduatorie permanenti in GA.E non discende alcuna preclusione del reinserimento nelle stesse dei soggetti che vi erano già iscritti pleno jure in passato ma, per l’omessa domanda di permanenza per il precedente aggiornamento, ne sono stati cancellati…”.
Più in particolare, continua il Collegio, “…quantunque la mancata presentazione della domanda comporti la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, ma è sempre consentito al docente interessato, su sua domanda, il reinserimento nella graduatoria; – il mutamento delle graduatorie permanenti in GAE, in base all’art. 1, co. 605 della l. 27 dicembre 2006 n. 296, non ha cambiato tutto ciò, poiché le GAE non consentono nuovi inserimenti, ma non precludono, nella sede dei relativi aggiornamenti ed a seguito di nuova domanda tempestivamente presentata, il reinserimento nelle GAE successive, con la conservazione del punteggio già ottenuto (cfr. così Cons. St., VI, 15 novembre 2017 n. 5281; id., 13 dicembre 2017 n. 5868); – se quindi è giusto depurare le GAE dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l’esclusione, anch’essa permanente e, ad avviso dei decreti impugnati in prime cure, immodificabile sol perché desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati, cosa, questa, che tuttavia confligge col citato art. 1, co. 1-bis, II per. del DL 97/2004; – la norma, infatti, sanziona l’omessa domanda con l’esclusione dalle graduatorie, ma solo rebus sic stantibus, onde questa non è comunque assoluta, potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle GAE, dichiarare di volervi nuovamente figurare…”.

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