Relazione sull’attuazione del PNRR: quanto siamo informati?
È stato reso noto – essendo proclamato nel corso della conferenza stampa di fine anno dal Presidente del Consiglio Mario Draghi – che l’Italia avrebbe raggiunto tutti i 51 traguardi ed obiettivi del PNRR che, con l’approvazione del Piano da parte della Commissione Europea, sono stati concordati con scadenza al 31 dicembre 2021.
La Relazione del Governo al Parlamento
La fonte di un tale dichiarato perseguimento è da rinvenire in quel documento che la Cabina di regia (organo politico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale dell’attuazione del Piano) per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, ha trasmesso il 23 dicembre del 2021 alle Camere, contenente la prima “Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.
Il secondo comma dell’articolo 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 – che reca la disciplina della governance del Piano – ha infatti previsto un invio, da Cabina di Regia al Parlamento, con cadenza semestrale.
A regime – e dunque a partire dall’anno 2022 – le Relazioni saranno trasmesse al Parlamento entro la prima metà di aprile, in corrispondenza con la trasmissione del Documento di economia e finanza (DEF), ed entro la fine di settembre, in conformità al calendario del monitoraggio di tutti gli analoghi Piani in sede europea.
La Relazione di dicembre 2021– che risulta un utile documento di sintesi allo stato anche per quanto concerne la descrizione delle interazioni tra gli enti preposti alla gestione del Piano e gli attori coinvolti nella sua attuazione -– è stata contestualmente inviata alla Conferenza unificata e al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, considerato il rilievo del coinvolgimento degli enti territoriali e delle parti sociali.
Con detta Relazione il Governo, in ossequio alle norme che ne hanno previsto l’obbligo, ha dato conto dell’utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU, dei risultati raggiunti, accompagnati da una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento.
Attualmente la Relazione dichiara perseguiti 51 traguardi e obiettivi, che in termini economici corrisponderebbero a 24,1 miliardi di euro, articolati in 11,5 miliardi di contributo finanziario e ad un prestito di 12,6 miliardi.
Da tale cifra occorre detrarre la quota di 13 miliardi già ricevuta dall’Italia a titolo di prefinanziamento, con l’approvazione del Piano.
Scadenze e procedure al fine del rimborso della prima rata del PNRR
Posto che il Piano è predisposto in ossequio al principio della “programmazione” – per il quale alle misure del Piano di Investimenti e Riforme si accompagna un calendario di attuazione ed un elenco di risultati da realizzare – è evidente che la condizione per l’erogazione dei Fondi è che gli obiettivi programmati siano stati conseguiti.
Pertanto la prima Relazione ha lo scopo di fornire alla Commissione Europea il rendiconto degli obiettivi e traguardi previsti per la fine dell’esercizio 2021 ai fini del pagamento della prima rata.
Il 30 dicembre infatti il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha inviato alla Commissione Europea la richiesta relativa al pagamento della prima rata dei fondi del PNRR.
Spetta adesso alla Commissione verificare le condizioni per l’erogazione, attraverso il vaglio di quelle specifiche tappe di attuazione del Piano, segnato dalle c.d. milestone – o traguardi – che rappresentano l’attuazione, fisica ma anche procedurale, delle misure avviate nell’ambito del Piano (che possono includere in via esemplificativa il completamento dei lavori programmati, l’adozione di determinate norme, la piena operatività di sistemi informativi, ed in generale la sequenza di quelle attività correlate al raggiungimento degli obiettivi della misura).
Di essenziale rilievo per il monitoraggio sono i c.d. target – o obiettivi – e cioè gli indicatori misurabili, di solito in termini di risultato, dell’intervento pubblico (quali, ad esempio, chilometri di ferrovie costruiti, assunzioni di personale, pannelli solari installati, impatto delle politiche pubbliche ecc…).
La Commissione – entro due mesi dal ricevimento della richiesta – dovrà valutare in via preliminare, se traguardi e obiettivi siano stati conseguiti in misura soddisfacente, nel qual caso trasmetterà le proprie conclusioni al Comitato economico e finanziario (composto dai rappresentanti dei Governi e delle banche centrali degli Stati membri dell’Unione europea) preposto all’emissione di un parere, da rendere entro quattro settimane dal ricevimento della richiesta.
Superata tale fase in termini positivi, la Commissione potrà autorizzare l’erogazione dei fondi.
Ove invece la Commissione accerti che traguardi ed obiettivi siano stati conseguiti in misura non soddisfacente, il pagamento del contributo o del prestito, potrebbe rimanere sospeso. E ciò fino all’adozione delle misure occorrenti a garantire un soddisfacente conseguimento di traguardi ed obiettivi.
Fermo restando che la mancata adozione di tali misure entro sei mesi comporterebbe la proporzionale riduzione del contributo e del prestito (dopo un procedimento in contraddittorio con gli Uffici della Commissione).
Nell’estrema ipotesi del mancato conseguimento dei traguardi ed obiettivi entro i successivi 18 mesi dalla decisione di esecuzione del Consiglio – nel caso dell’Italia fissato al 13 gennaio 2023 – la Commissione potrebbe dunque risolvere gli accordi, con il recupero della quota di prefinanziamento.
Un tale scenario, in definitiva, appare scongiurato dai molteplici correttivi da individuare in corso di attuazione del Piano.
Il monitoraggio a regime e la trasparenza delle informazioni
La questione aperta, allo stato, appare quella della concreta completezza di dati ed informazioni.
La Relazione infatti, secondo alcuni commentatori, appare generica e parziale.
Se ciò fosse vero, la spiegazione si troverebbe in ogni caso nel dato temporale, posto che la Relazione è stata redatta allorquando la pubblicazione in Gazzetta di alcuni atti e decreti che misurano i traguardi raggiunti non era ancora avvenuta.
Altra spiegazione è fornita dallo stesso documento inviato al Parlamento, laddove si dichiara – quasi in via preventiva – come il contenuto della Relazione sia stato influenzato, non solo dallo stadio preliminare di attuazione di gran parte delle misure del Piano ma anche dalla attuale parziale funzionalità del sistema informativo unitario ReGiS, il sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze che consente di monitorare gli interventi da parte del PNRR contemplato nella Legge di stabilità 2021, numero 178/2020, all’art. 1, comma 1043.
In effetti il pieno funzionamento del sistema di monitoraggio appare decisivo.
Al riguardo, basti notare come la creazione di un sistema di archiviazione per audit e controlli con le informazioni per il monitoraggio dell’attuazione dell’RRF, fosse esso stesso un traguardo previsto dal Piano nell’ambito della Missione M1C1, relativo alla Riforma 1.9 – Riforma della Pubblica Amministrazione.
La verifica di tale traguardo, con l’avvio del Sistema ReGis è attestata dalle emanate disposizioni di cui al decreto ministeriale dell’11 ottobre 2021, che ha disciplinato le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR, prevedendo anche la realizzazione di un Sistema informatico di supporto alla gestione del Fondo NGEU.
Il decreto peraltro disciplina le modalità e i tempi di gestione del flusso degli accrediti dall’Unione Europea allo Stato ed alle sue amministrazioni centrali, con gli spettanti trasferimenti alle Regioni ed agli enti locali per gli interventi di loro attuazione.
Il sistema ReGis, entrato in funzione nel mese di gennaio 2022, rimarrà tuttavia non disponibile al pubblico, fermo restando che dal sistema dovrebbero essere estratti alcuni open data, da rendere invece disponibili – in omaggio al principio di trasparenza e accountability – per la pubblicazione sul sito istituzionale Italia Domani, dedicato al “monitoraggio civico”.
Si segnala ancora, che amministrazioni e Ministeri titolari delle misure del Piano, hanno fornito specifici contributi alla Relazione illustrando lo stato di avanzamento di milestones, targets ed investimenti di loro competenza, il cui raggiungimento è previsto per la fine del 2021 e per il primo semestre del 2022., e dunque le attività già avviate in relazione alle scadenze successive. Tali contributi sono pubblicati sul sito Italia Domani.
A ciò si aggiunga infine che, al fine del completo monitoraggio ed avanzamento dell’attuazione del Piano, il 23 dicembre contestualmente all’invio della Relazione sono stati siglati, tra la Commissione Europea e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, i c.d. operational arrangements, ovvero quegli accordi operativi che, ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento UE 241/2021, sono specificamente volti a regolare: le modalità e il calendario di sorveglianza e attuazione delle misure del Piano; gli indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti; le modalità di accesso da parte della Commissione ai pertinenti dati sottostanti; infine, se del caso, i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all’erogazione del prestito.
Conclusioni
L’entrata a pieno regime del sistema ReGiS dovrebbe consentire la completa ed affidabile rendicontazione alle istituzioni europee degli interventi finanziati dal Piano.
In ogni caso, affinché il progetto di rilancio economico avviato con PNRR sia efficace, la misura della sua attuazione dovrà essere trasparente ed ampiamente comprensibile – sul piano istituzionale e della comunicazione – ai destinatari ultimi delle Misure, per ciascuna delle Missioni nelle quali esso interviene, nonché alla collettività.