Requisiti inderogabili per l'acquisizione sanante
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con la sentenza dell’8 ottobre 2018 n. 5826/2018, ha accolto il ricorso promosso in impugnazione della delibera del Consiglio comunale di un Ente Locale che aveva disposto l’acquisizione al patrimonio indisponibile dell’ente dell’immobile di proprietà dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 42 bis del T.U. n. 327 del 2001, senza evidenziare la sussistenza di ragioni eccezionali che giustificassero, nell’attualità, l’apprensione coattiva del bene, nè verificare la praticabilità di eventuali soluzioni alternative.
La decisione ha ritenuto fondata proprio la censura sollevata dai ricorrenti sulla mancanza di ragioni eccezionali che, secondo la giurisprudenza, giustificano nell’attualità l’apprensione coattiva del bene.
E ciò, sulla scorta di autorevole giurisprudenza (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 71 del 2015, Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 735 del 19 gennaio 2015 e n. 22096 del 29 ottobre 2015, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 9 febbraio 2016), secondo cui l’art. 42-bis configura un “..procedimento ablatorio sui generis” il cui scopo non è quello di sanatoria di un precedente illecito perpetrato dall’Amministrazione (perché altrimenti integrerebbe una espropriazione indiretta per ciò solo vietata), bensì quello “..autonomo, rispetto alle ragioni che hanno ispirato la pregressa occupazione contra ius, consistente nella soddisfazione di imperiose esigenze pubbliche, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione di qualsiasi opera dell’infrastruttura realizzata sine titulo”.
In linea con la natura eccezionale dell’istituto, si è pertanto sottolineato che un tale obbiettivo istituzionale “…deve emergere necessariamente da un percorso motivazionale – rafforzato, stringente e assistito da garanzie partecipative rigorose – basato sull’emersione di ragioni attuali ed eccezionali che dimostrino in modo chiaro che l’apprensione coattiva si pone come extrema ratio (perché non sono ragionevolmente praticabili soluzioni alternative e che tale assenza di alternative non può mai consistere nella generica <<…eccessiva difficoltà ed onerosità dell’alternativa a disposizione dell’amministrazione..>>)…”.
In definitiva, nel caso di specie, è mancata ad avviso del Collegio decidente, un’autonoma valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati coinvolti, diversa rispetto a quella che aveva ispirato la pregressa occupazione, ed è stata omessa ogni verifica circa l’assenza di ragionevoli alternative all’acquisizione.
Da ciò, l’illegittimità degli atti impugnati.