Riconoscimento del titolo per l’insegnamento di sostegno conseguito all’estero
Il TAR Lazio, Sezione Quarta Ter, con la recentissima sentenza n. 17740 del 14 ottobre 2024, si è pronunciato sull’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere quanto all’istanza di riconoscimento del titolo per l’insegnamento di sostegno, conseguito all’estero.
La fattispecie concreta
Come si evince dalla decisione in rassegna, il ricorrente ha presentato, in data 16 luglio 2021, un’istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento in Italia di un titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, nella specie conseguito in Romania, e ha riproposto la medesima istanza il successivo 24 novembre 2023.
Non avendo ricevuto riscontro, il ricorrente ha presentato ricorso al TAR ai sensi degli articoli 31 e 117 del Codice del Processo Amministrativo, chiedendo al Giudice l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata.
La decisione
Il TAR Lazio, definendo nel merito la controversia, con la sentenza in rassegna ha accolto il ricorso, alla stregua dell’orientamento consolidatosi presso il Tribunale medesimo.
Come ha ricordato il Collegio giudicante, la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno è attribuita dalla legge al Ministero dell’Istruzione (oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito) e, secondo la Direttiva 2005/36/CE, recepita nell’ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo 206/2007, il termine per la conclusione del procedimento in esame non può essere superiore a quattro mesi dalla data di presentazione della relativa domanda.
Tale termine risultava essere scaduto, nel caso di specie, alla data di proposizione del “ricorso contro il silenzio”.
Pertanto, il Tribunale – accogliendo il ricorso – ha ritenuto la sussistenza del silenzio-inadempimento del Ministero resistente, disponendo la condanna di quest’ultimo “…a concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso sull’istanza, entro il termine di 180 giorni, decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza…”.
Entro tale termine, ha proseguito il Giudice, il Ministero dell’Istruzione “…dovrà provvedere ad esaminare la documentazione specificatamente concernente la posizione dell’odierna parte ricorrente, riferita al percorso di studi svolto e ai titoli conseguiti in altro Paese membro della UE, al fine di verificare se essi siano coerenti con quanto richiesto dalla direttiva 2005/36/UE (e dalla normativa attuativa) al fine del riconoscimento della qualifica di docente specializzato nell’insegnamento di sostegno…”, con la precisazione di dover inoltre “…esaminare l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite e verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno, e di valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE…”.
Ancora, il Tribunale ha disposto, per il caso di perdurante inadempienza dell’amministrazione, la nomina di un Commissario ad acta (“affinché provveda nell’ulteriore termine di 90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione…”).