Riconoscimento della dipendenza di patologia da causa di servizio

Published On: 14 Marzo 2019Categories: Rapporti di lavoro pubblico e privato, Tutele

Con la sentenza del 13.03.2019 n. 242, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha respinto l’appello proposto da un appuntato scelto della Guardia di Finanza, in merito alle sue richieste di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia da lui sofferta e di permanenza in servizio nella Guardia di Finanza con idoneità parziale allo svolgimento del servizio militare.

Il CGA ha infatti osservato che l’ordinamento, con riguardo al procedimento di riconoscimento di causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo, non mette a disposizione dell’Amministrazione una serie di pareri pari ordinati, resi da organi consultivi diversi, ma affida al Comitato di verifica per le cause di servizio il compito di esprimere un giudizio conclusivo.

Pertanto, il parere del suindicato Comitato costituisce un momento di sintesi e di valutazione conclusiva dei giudizi espressi da altri organi e, come tale, si impone all’amministrazione (Cons. St., sez. VI, 23.12.2009 n. 5664).

Ciò non significa che il predetto parere non possa essere sindacato dal Giudice ma, considerata la discrezionalità tecnica di cui esso costituisce esercizio, è sindacabile solo in casi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale, nonché nel caso di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (Cons. St., sez. IV 15.5.2008 n. 2243 e sez. VI, 11.12.2013 n. 5936).

Tale orientamento giurisprudenziale ha indotto il Collegio a ritenere che correttamente l’Amministrazione si fosse adeguata ai pareri del Comitato, utilizzando gli stessi ai fini della motivazione del suo provvedimento di diniego.

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Riconoscimento della dipendenza di patologia da causa di servizio

Published On: 14 Marzo 2019

Con la sentenza del 13.03.2019 n. 242, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha respinto l’appello proposto da un appuntato scelto della Guardia di Finanza, in merito alle sue richieste di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia da lui sofferta e di permanenza in servizio nella Guardia di Finanza con idoneità parziale allo svolgimento del servizio militare.

Il CGA ha infatti osservato che l’ordinamento, con riguardo al procedimento di riconoscimento di causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo, non mette a disposizione dell’Amministrazione una serie di pareri pari ordinati, resi da organi consultivi diversi, ma affida al Comitato di verifica per le cause di servizio il compito di esprimere un giudizio conclusivo.

Pertanto, il parere del suindicato Comitato costituisce un momento di sintesi e di valutazione conclusiva dei giudizi espressi da altri organi e, come tale, si impone all’amministrazione (Cons. St., sez. VI, 23.12.2009 n. 5664).

Ciò non significa che il predetto parere non possa essere sindacato dal Giudice ma, considerata la discrezionalità tecnica di cui esso costituisce esercizio, è sindacabile solo in casi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale, nonché nel caso di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (Cons. St., sez. IV 15.5.2008 n. 2243 e sez. VI, 11.12.2013 n. 5936).

Tale orientamento giurisprudenziale ha indotto il Collegio a ritenere che correttamente l’Amministrazione si fosse adeguata ai pareri del Comitato, utilizzando gli stessi ai fini della motivazione del suo provvedimento di diniego.

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