Ricostruzione della carriera del dipendente pubblico in aspettativa parlamentare

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana con la sentenza del 29 ottobre 2018 numero 582, nella fattispecie in cui il ricorrente chiedeva l’accertamento delle differenze retributive per avere svolto mansioni superiori di primario ospedaliero e al fine di accertare il dies ad quem delle pretese economiche, ha specificato che  il meccanismo di ricostruzione della carriera degli eletti dipendenti pubblici, a fine mandato, delineato dell’art. 88 T. U. n. 361/1957, modificato dalla L. n. 1261/1965, art. 4, riguarda le “promozioni di merito” cui il dipendente avrebbe avuto diritto se non fosse stato collocato in aspettativa parlamentare, e non il caso di un concorso riservato a cui il dipendente non ha partecipato; ciò che non può comunque essere equiparato ad una promozione di merito, giacché è subordinato, in ogni caso, al superamento di un esame.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, sulla base di tale interpretazione normativa, ha quindi riconosciuto le differenze retributive limitatamente all’arco temporale  di effettivo svolgimento delle mansioni superiori, rigettando le pretese del ricorrente per il periodo in cui era in aspettativa parlamentare e non aveva potuto sostenere il concorso bandito per l’assegnazione del posto di primario.
 

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Ricostruzione della carriera del dipendente pubblico in aspettativa parlamentare

Published On: 12 Novembre 2018

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana con la sentenza del 29 ottobre 2018 numero 582, nella fattispecie in cui il ricorrente chiedeva l’accertamento delle differenze retributive per avere svolto mansioni superiori di primario ospedaliero e al fine di accertare il dies ad quem delle pretese economiche, ha specificato che  il meccanismo di ricostruzione della carriera degli eletti dipendenti pubblici, a fine mandato, delineato dell’art. 88 T. U. n. 361/1957, modificato dalla L. n. 1261/1965, art. 4, riguarda le “promozioni di merito” cui il dipendente avrebbe avuto diritto se non fosse stato collocato in aspettativa parlamentare, e non il caso di un concorso riservato a cui il dipendente non ha partecipato; ciò che non può comunque essere equiparato ad una promozione di merito, giacché è subordinato, in ogni caso, al superamento di un esame.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, sulla base di tale interpretazione normativa, ha quindi riconosciuto le differenze retributive limitatamente all’arco temporale  di effettivo svolgimento delle mansioni superiori, rigettando le pretese del ricorrente per il periodo in cui era in aspettativa parlamentare e non aveva potuto sostenere il concorso bandito per l’assegnazione del posto di primario.
 

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