Rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente assolto in sede penale

Published On: 18 Novembre 2024Categories: Pubblica Amministrazione, Tutele

Il TAR Bologna, Sezione Prima, con la recentissima sentenza n. 824 dell’11 ottobre 2024, si è pronunciato sui requisiti necessari all’ottenimento del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente di un’Amministrazione pubblica, per la propria difesa in un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione.

La fattispecie concreta

Come si evince dalla decisione in rassegna, il ricorrente ha rivolto alla propria Amministrazione d’appartenenza (nel caso di specie il Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno) un’istanza finalizzata all’ottenimento del rimborso – in base all’art. 18 del D.L. 67/1997 – delle spese legali sostenute per la propria difesa nell’ambito di un procedimento penale, correlato ad un evento verificatosi nell’espletamento dei propri compiti d’ufficio e concluso con sentenza di assoluzione, nel frattanto passata in giudicato (con la formula: “perché il fatto non sussiste”).

L’Amministrazione è inizialmente rimasta silente.

A seguito dell’accoglimento di un primo ricorso proposto contro il silenzio, l’Amministrazione si è pronunciata sull’istanza di rimborso del ricorrente, denegandolo, con un provvedimento espresso, motivato sulla scorta d’una pretesa “impossibilità di evincere dalla pronuncia assolutoria l’esclusione di responsabilità”, nonché sostenendosi la potestà per l’Amministrazione di effettuare una autonoma attività valutativa, ai fini del riconoscimento o meno del rimborso richiesto, anche “a prescindere dalle valutazioni assunte nel procedimento disciplinare”.

La motivazione e le conclusioni cui è pervenuto il TAR 

Il Tribunale adito, definendo nel merito la controversia, ha accolto il ricorso del dipendente, ritenendo in concreto sussistenti i tutti i requisiti richiesti dall’articolo 18 del Decreto-legge 67 del 1997.

Innanzitutto, ha affermato che nessun dubbio ricorresse nel caso di specie in merito alla sussistenza del primo dei presupposti di legge, richiamando a conferma i princìpi espressi dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nella decisione numero 20 del 2013, ove è stato in particolare chiarito che “…l’espressione sentenza o provvedimento che escluda la responsabilità, va inteso che la responsabilità è esclusa da qualunque sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 530 cpp, anche quella che si avvalga della formula dubitativa…”.

In secondo luogo, ha ritenuto che la vicenda oggetto del caso di specie potesse senz’altro ricondursi all’espletamento del servizio ovvero a un’attività realizzata in nome e per conto dell’amministrazione.

Infine, ha escluso che in capo all’Amministrazione potesse residuare un’autonomia valutativa dei fatti ulteriore rispetto a quella esercitata in sede disciplinare, deponendo in tal senso il tenore letterale dell’art. 18 del D.L. 67 del 1997 (a norma del quale «Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti e atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità»).

A conferma di tali assunti, il Tribunale ha infine richiamato la decisione del Consiglio di Stato numero 8137 del 2019, che ha chiarito come i requisiti necessari perché il dipendente possa ottenere il rimborso delle spese legali sono l’accertamento che il fatto o l’atto sia connesso con l’espletamento del servizio o assolvimento di obblighi istituzionali (ciò laddove il diritto al rimborso non sussiste allorché il rapporto di lavoro abbia costituito una mera occasione per la commissione dei fatti imputati al dipendente – Cass. 28597/2018”) e l’esclusione della responsabilità del dipendente nel giudizio penale o amministrativo.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo ha quindi accolto e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento di diniego.

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About the Author: Laura Montenero

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Rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente assolto in sede penale

Published On: 18 Novembre 2024

Il TAR Bologna, Sezione Prima, con la recentissima sentenza n. 824 dell’11 ottobre 2024, si è pronunciato sui requisiti necessari all’ottenimento del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente di un’Amministrazione pubblica, per la propria difesa in un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione.

La fattispecie concreta

Come si evince dalla decisione in rassegna, il ricorrente ha rivolto alla propria Amministrazione d’appartenenza (nel caso di specie il Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno) un’istanza finalizzata all’ottenimento del rimborso – in base all’art. 18 del D.L. 67/1997 – delle spese legali sostenute per la propria difesa nell’ambito di un procedimento penale, correlato ad un evento verificatosi nell’espletamento dei propri compiti d’ufficio e concluso con sentenza di assoluzione, nel frattanto passata in giudicato (con la formula: “perché il fatto non sussiste”).

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A seguito dell’accoglimento di un primo ricorso proposto contro il silenzio, l’Amministrazione si è pronunciata sull’istanza di rimborso del ricorrente, denegandolo, con un provvedimento espresso, motivato sulla scorta d’una pretesa “impossibilità di evincere dalla pronuncia assolutoria l’esclusione di responsabilità”, nonché sostenendosi la potestà per l’Amministrazione di effettuare una autonoma attività valutativa, ai fini del riconoscimento o meno del rimborso richiesto, anche “a prescindere dalle valutazioni assunte nel procedimento disciplinare”.

La motivazione e le conclusioni cui è pervenuto il TAR 

Il Tribunale adito, definendo nel merito la controversia, ha accolto il ricorso del dipendente, ritenendo in concreto sussistenti i tutti i requisiti richiesti dall’articolo 18 del Decreto-legge 67 del 1997.

Innanzitutto, ha affermato che nessun dubbio ricorresse nel caso di specie in merito alla sussistenza del primo dei presupposti di legge, richiamando a conferma i princìpi espressi dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nella decisione numero 20 del 2013, ove è stato in particolare chiarito che “…l’espressione sentenza o provvedimento che escluda la responsabilità, va inteso che la responsabilità è esclusa da qualunque sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 530 cpp, anche quella che si avvalga della formula dubitativa…”.

In secondo luogo, ha ritenuto che la vicenda oggetto del caso di specie potesse senz’altro ricondursi all’espletamento del servizio ovvero a un’attività realizzata in nome e per conto dell’amministrazione.

Infine, ha escluso che in capo all’Amministrazione potesse residuare un’autonomia valutativa dei fatti ulteriore rispetto a quella esercitata in sede disciplinare, deponendo in tal senso il tenore letterale dell’art. 18 del D.L. 67 del 1997 (a norma del quale «Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti e atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità»).

A conferma di tali assunti, il Tribunale ha infine richiamato la decisione del Consiglio di Stato numero 8137 del 2019, che ha chiarito come i requisiti necessari perché il dipendente possa ottenere il rimborso delle spese legali sono l’accertamento che il fatto o l’atto sia connesso con l’espletamento del servizio o assolvimento di obblighi istituzionali (ciò laddove il diritto al rimborso non sussiste allorché il rapporto di lavoro abbia costituito una mera occasione per la commissione dei fatti imputati al dipendente – Cass. 28597/2018”) e l’esclusione della responsabilità del dipendente nel giudizio penale o amministrativo.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo ha quindi accolto e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento di diniego.

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