Scomputo degli oneri "in cambio" di opere di urbanizzazione primaria

Published On: 14 Febbraio 2019Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni

Il TAR Puglia di Bari, con la sentenza del 4 febbraio 2019 numero 158 ha ribadito il principio – peraltro già affermato da altra recente giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 10.4.2018, n. 954) – secondo cui lo scomputo del valore delle opere di urbanizzazione non configura un diritto dell’operatore/privato richiedente, ma una mera possibilità, per la quale occorre sempre il consenso e l’autorizzazione dell’amministrazione concedente.
Ne consegue che, in difetto di autorizzazione e di accordo espresso della p.a. sullo scomputo delle nuove opere a destinazione variata, dall’ammontare degli oneri, l’operatore non dispone di alcuna pretesa tutelata diretta a portare in detrazione dal valore delle suddette opere il contributo di urbanizzazione dovuto.
E ciò in quanto in tema di rilascio del permesso di costruire, pur essendo previsto che il soggetto che richiede il permesso di costruire, a scomputo totale o parziale della quota dovuta a titolo di contributo di costruzione, possa obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, sia primarie che secondarie, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, tale iniziativa è sempre subordinata ad una valutazione del Comune.
In tal senso, l’ammissione allo scomputo costituisce oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell’amministrazione (che ben può optare per soluzioni diverse senza obbligo di specifica motivazione) ed un vero e proprio diritto sorge in capo al privato proponente allorché, a fronte della realizzazione da parte sua di opere di urbanizzazione ovvero dell’impegno a realizzarle, vi sia stato un espresso atto di “accettazione” consensuale da parte della stessa amministrazione (come evidenziato da T.A.R. Liguria, Genova, Sez. I, 29.9.2016, n. 955).
Nel caso di specie detto accordo con l’Amministrazione è mancato del tutto, con la conseguenza che alcun diritto è sorto in capo al privato proponente (venendo per ciò ritenuto legittimo il diniego opposto dal Comune alla richiesta di scomputo avanzata dal privato).
Il Collegio infine, ha rilevato che il lotto di proprietà della ricorrente ricade in zona B, sicché l’area è certamente servita dalle opere di urbanizzazione primaria necessarie a consentire l’edificazione, mentre il pagamento degli oneri non comporta la nascita, in capo al soggetto a cui è rilasciato il titolo edilizio, di un diritto alla realizzazione e completamento delle opere di urbanizzazione che maggiormente interessano la sua costruzione, posto che il Comune può discrezionalmente utilizzare i predetti introiti per il completamento o la manutenzione delle opere di urbanizzazione di qualsiasi parte del territorio.

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Published On: 14 Febbraio 2019

Il TAR Puglia di Bari, con la sentenza del 4 febbraio 2019 numero 158 ha ribadito il principio – peraltro già affermato da altra recente giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 10.4.2018, n. 954) – secondo cui lo scomputo del valore delle opere di urbanizzazione non configura un diritto dell’operatore/privato richiedente, ma una mera possibilità, per la quale occorre sempre il consenso e l’autorizzazione dell’amministrazione concedente.
Ne consegue che, in difetto di autorizzazione e di accordo espresso della p.a. sullo scomputo delle nuove opere a destinazione variata, dall’ammontare degli oneri, l’operatore non dispone di alcuna pretesa tutelata diretta a portare in detrazione dal valore delle suddette opere il contributo di urbanizzazione dovuto.
E ciò in quanto in tema di rilascio del permesso di costruire, pur essendo previsto che il soggetto che richiede il permesso di costruire, a scomputo totale o parziale della quota dovuta a titolo di contributo di costruzione, possa obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, sia primarie che secondarie, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, tale iniziativa è sempre subordinata ad una valutazione del Comune.
In tal senso, l’ammissione allo scomputo costituisce oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell’amministrazione (che ben può optare per soluzioni diverse senza obbligo di specifica motivazione) ed un vero e proprio diritto sorge in capo al privato proponente allorché, a fronte della realizzazione da parte sua di opere di urbanizzazione ovvero dell’impegno a realizzarle, vi sia stato un espresso atto di “accettazione” consensuale da parte della stessa amministrazione (come evidenziato da T.A.R. Liguria, Genova, Sez. I, 29.9.2016, n. 955).
Nel caso di specie detto accordo con l’Amministrazione è mancato del tutto, con la conseguenza che alcun diritto è sorto in capo al privato proponente (venendo per ciò ritenuto legittimo il diniego opposto dal Comune alla richiesta di scomputo avanzata dal privato).
Il Collegio infine, ha rilevato che il lotto di proprietà della ricorrente ricade in zona B, sicché l’area è certamente servita dalle opere di urbanizzazione primaria necessarie a consentire l’edificazione, mentre il pagamento degli oneri non comporta la nascita, in capo al soggetto a cui è rilasciato il titolo edilizio, di un diritto alla realizzazione e completamento delle opere di urbanizzazione che maggiormente interessano la sua costruzione, posto che il Comune può discrezionalmente utilizzare i predetti introiti per il completamento o la manutenzione delle opere di urbanizzazione di qualsiasi parte del territorio.

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