Semaforo “verde” per Mobility Manager e PSCL
Condurre ad impatto zero l’intero sistema di produzione nazionale, specie nelle aree a maggiore densità abitativa, più che una contraddizione, è una chimera. Provare, però, ad intercettarne i limiti e renderlo certamente più sostenibile nell’interesse delle future generazioni, richiede uno sforzo economico (collettivo) e politico (anche individuale).
Ai sensi dell’art. 229, c. 4 del c.d. decreto rilancio del 19.05.2020 n. 34 (convertito con l. n. 77/2020), una delle misure in atto riguarda l’obbligo per imprese e pubbliche amministrazioni ubicate in certe aree territoriali urbanizzate ed aventi certe caratteristiche dimensionali di redazione ed adozione, entro il 31 dicembre di ogni anno, dei Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), quali strumenti di pianificazione della mobilità dei dipendenti di una determinata unità lavorativa locale.
In tale contesto, diventa centrale il tema della “mobility management” e della connessa figura del “mobility manager”, il quale, attraverso l’elaborazione dei PSCL e l’implementazione di misure atte a disincentivare l’uso di mezzi di trasporto privati del personale dipendente, è incaricato di studiare, attivare e garantire una mobilità alternativa, riducendo i consumi inquinanti e migliorando la “sostenibilità”.
In tal senso, il legislatore ha accentrato la figura del “mobility manager”, attribuendogli “funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. …”, precisando che il medesimo “… promuove, anche collaborando all’adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l’attuazione di interventi di mobilità sostenibile. …”.
Responsabilità e prerogative ulteriormente attuate nel decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 12.05.2021 n. 179, che ha altresì individuato contenuti e modalità di adozione e di aggiornamento dei PSCL, dei quali il successivo decreto del 04.08.2021 n. 209 ha sancito la redazione delle relative linee guida.
Dunque, la “rivoluzione verde” si realizza anche attraverso la figura del mobility manager e lo strumento dei PSCL, che sinteticamente impongono: a) un’attività di indagine e valutazione della singola realtà aziendale (in termini di risorse, servizi e attrezzature disponibili) e dei rapporti tra questa e le necessità di spostamento del rispettivo personale dipendente; b) gli interventi da compiere per abbattere l’uso di mezzi di locomozione privati, per favorire una mobilità a basso od a zero impatto ambientale (trasporto pubblico, shared mobility, velocipedi), per ottimizzare i collegamenti fra la sede aziendale ed i vari punti di snodo ed approdo delle infrastrutture pubbliche disponibili (stazioni e posteggi) e per ricorrere, ove ideale, al telelavoro; c) il monitoraggio, anche per incoraggiare il personale dipendente al raggiungimento di obiettivi a tutela dell’ambiente.
L’impegno richiesto alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni coinvolte è certamente notevole, seppure rischia di rimanere lettera morta, dal momento che il legislatore non ha previsto alcuna sanzione contro i fenomeni d’inadempimento, ma solo la previsione di una premialità ai Comuni che presentano un progetto derivante dalla integrazione e dal coordinamento di più PSCL relativi al proprio territorio.