Semplificazione dei controlli sulle attività economiche anche in materia ambientale

Published On: 24 Luglio 2024Categories: Ambiente, Paesaggio, Energia e Rifiuti, Normativa

In data 18 luglio 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 167, il D.Lgs numero 103/2024 con cui sono state adottate le nuove disposizioni in materia di controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Con tale decreto legislativo, che entrerà in vigore il 2 agosto 2024, viene affidata al Dipartimento della funzione pubblica, l’elaborazione di uno schema standardizzato per l’effettuazione del censimento dei controlli, prevedendosi che, entro centocinquanta giorni dalla data di adozione dello schema medesimo, le amministrazioni individuate dal succitato articolo 1, pubblicheranno nei propri siti istituzionali il censimento dei controlli che ad esse fanno capo, al fine di garantire una piena conoscenza degli obblighi ai quali i soggetti controllati sono tenuti, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni di controlli.

Rimangono esclusi dall’ambito di applicazione del decreto legislativo in questione i controlli in materia fiscale, gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, i controlli di polizia economico finanziaria, nonché i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale, ivi inclusi i controlli di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.

Ai fini della programmazione dei controlli di cui all’articolo 5, viene istituito un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, riferito ad ambiti omogenei tra cui rientra, tra l’altro, anche la “Protezione Ambientale”.

L’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) elabora, per ciascun ambito omogeneo, anche alla luce dei parametri di cui al comma 3, le norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale è associabile un Report certificativo.

Le norme tecniche o prassi di riferimento elaborate da UNI sono approvate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17 comma 3 della legge 400 del 1988, sentite le amministrazioni interessate.

Nella determinazione del livello di rischio basso sono presi in considerazione diversi parametri, tra cui anche le certificazioni riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance).

Il Report certificativo viene rilasciato da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell’Associazione di cooperazione europea per l’accreditamento (EA).

I titolari di attività economica che hanno interesse ad ottenere il Report per uno o più ambiti omogenei possono farne domanda ad uno degli organismi di cui al comma 4 dell’articolo 3 e, dopo il rilascio del Report certificativo, l’organismo di certificazione sottopone il soggetto controllato ad “audit” periodici per verificare il mantenimento della conformità alla norma di riferimento e, qualora non vi siano più le condizioni di basso rischio, la certificazione viene immediatamente revocata con la contestuale comunicazione all’Organismo unico di accreditamento.

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Published On: 24 Luglio 2024

In data 18 luglio 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 167, il D.Lgs numero 103/2024 con cui sono state adottate le nuove disposizioni in materia di controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Con tale decreto legislativo, che entrerà in vigore il 2 agosto 2024, viene affidata al Dipartimento della funzione pubblica, l’elaborazione di uno schema standardizzato per l’effettuazione del censimento dei controlli, prevedendosi che, entro centocinquanta giorni dalla data di adozione dello schema medesimo, le amministrazioni individuate dal succitato articolo 1, pubblicheranno nei propri siti istituzionali il censimento dei controlli che ad esse fanno capo, al fine di garantire una piena conoscenza degli obblighi ai quali i soggetti controllati sono tenuti, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni di controlli.

Rimangono esclusi dall’ambito di applicazione del decreto legislativo in questione i controlli in materia fiscale, gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, i controlli di polizia economico finanziaria, nonché i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale, ivi inclusi i controlli di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.

Ai fini della programmazione dei controlli di cui all’articolo 5, viene istituito un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, riferito ad ambiti omogenei tra cui rientra, tra l’altro, anche la “Protezione Ambientale”.

L’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) elabora, per ciascun ambito omogeneo, anche alla luce dei parametri di cui al comma 3, le norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale è associabile un Report certificativo.

Le norme tecniche o prassi di riferimento elaborate da UNI sono approvate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17 comma 3 della legge 400 del 1988, sentite le amministrazioni interessate.

Nella determinazione del livello di rischio basso sono presi in considerazione diversi parametri, tra cui anche le certificazioni riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance).

Il Report certificativo viene rilasciato da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell’Associazione di cooperazione europea per l’accreditamento (EA).

I titolari di attività economica che hanno interesse ad ottenere il Report per uno o più ambiti omogenei possono farne domanda ad uno degli organismi di cui al comma 4 dell’articolo 3 e, dopo il rilascio del Report certificativo, l’organismo di certificazione sottopone il soggetto controllato ad “audit” periodici per verificare il mantenimento della conformità alla norma di riferimento e, qualora non vi siano più le condizioni di basso rischio, la certificazione viene immediatamente revocata con la contestuale comunicazione all’Organismo unico di accreditamento.

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