Sui principi di autosufficienza e autoresponsabilità nella redazione della nota di trascrizione

Published On: 22 Gennaio 2021Categories: Diritto civile, Tutele, Varie

Con la sentenza del 13 Gennaio 2021, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito due importanti principi alla base della redazione della nota di trascrizione: l’autosufficienza e l’autoresponsabilità.

Nel caso in ispecie, la signora C.R. ha ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere, nei confronti della curatela del fallimento del marito, da cui si era precedentemente separata legalmente, il riconoscimento della proprietà esclusiva su un immobile.

La ricorrente infatti, ha sostenuto che il bene era stato acquistato successivamente alla separazione – tra i cui effetti vi è lo scioglimento automatico della comunione tra i coniugi – e di aver provveduto a redigere la nota di trascrizione allegando l’atto di vendita in cui era riportato il suo regime patrimoniale, risultando irrilevante il fatto che questo invece non venisse indicato nella nota di trascrizione.

La Corte ha considerato la questione immeritevole di accoglimento.

Ed infatti è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “… per stabilire se e in quali limiti un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli estremi essenziali del negozio e i beni ai quali si riferisce e senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la menzionata nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari …”.

In tale senso, la Corte ha sostenuto che la nota di trascrizione – affinché possa assolvere la sua funzione, ossia quella di dirimere il conflitto tra più acquirenti e quindi essere opponibile nei confronti dei terzi – deve essere “autosufficiente”, dato che nei confronti del terzo il contenuto della pubblicità – notizia è solo quello desumibile dalla nota, non avendo alcun onere di controllo ulteriore (come quello – ad esempio – di prendere visione del titolo allegato).

A tale principio si affianca quello di “autoresponsabilità”, “… in forza del quale si deve ritenere che la nota, essendo un atto di parte, produce effetti necessariamente conformi al contenuto della stessa, con la conseguenza che chi richiede la trascrizione di un determinato atto, redigendone (o facendo redigere) la nota in un certo modo e con un apposito contenuto, se ne assume la completa responsabilità verso i terzi …”.

Sottolinea poi la Corte come, con riferimento ai negozi di compravendita immobiliare contenenti la dichiarazione del coniuge del suo status di separato, non è necessario – oltre che privo di un reale rilievo pratico – ai fini dell’opponibilità ai terzi degli effetti dello scioglimento della comunione, l’annotazione del provvedimento di separazione ai margini dell’atto di matrimonio, considerata la “volatilità” degli effetti della separazione stessa.

I Giudici di legittimità dunque, hanno concluso affermando che “… non diviene di proprietà comune l’immobile acquistato da uno solo di essi dopo la separazione personale, quest’ultima costituendo causa di scioglimento della comunione medesima con la decorrenza prevista dall’arti. 191 c.c., comma 2; invece, per l’opponibilità ai terzi dei descritti effetti dello scioglimento della comunione legale derivante dalla separazione personale dei coniugi, relativamente all’acquisto di beni immobili o mobili registrati, avvenuto con dichiarazione del coniuge acquirente dello stato di separazione, deve considerarsi necessaria e sufficiente la sola trascrizione nei registri immobiliari recante la corrispondente indicazione (cioè l’esistenza di un regime patrimoniale di separazione dei beni), indipendentemente dall’annotazione del provvedimento di separazione a margine dell’atto di matrimonio …”.

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Sui principi di autosufficienza e autoresponsabilità nella redazione della nota di trascrizione

Published On: 22 Gennaio 2021

Con la sentenza del 13 Gennaio 2021, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito due importanti principi alla base della redazione della nota di trascrizione: l’autosufficienza e l’autoresponsabilità.

Nel caso in ispecie, la signora C.R. ha ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere, nei confronti della curatela del fallimento del marito, da cui si era precedentemente separata legalmente, il riconoscimento della proprietà esclusiva su un immobile.

La ricorrente infatti, ha sostenuto che il bene era stato acquistato successivamente alla separazione – tra i cui effetti vi è lo scioglimento automatico della comunione tra i coniugi – e di aver provveduto a redigere la nota di trascrizione allegando l’atto di vendita in cui era riportato il suo regime patrimoniale, risultando irrilevante il fatto che questo invece non venisse indicato nella nota di trascrizione.

La Corte ha considerato la questione immeritevole di accoglimento.

Ed infatti è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “… per stabilire se e in quali limiti un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli estremi essenziali del negozio e i beni ai quali si riferisce e senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la menzionata nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari …”.

In tale senso, la Corte ha sostenuto che la nota di trascrizione – affinché possa assolvere la sua funzione, ossia quella di dirimere il conflitto tra più acquirenti e quindi essere opponibile nei confronti dei terzi – deve essere “autosufficiente”, dato che nei confronti del terzo il contenuto della pubblicità – notizia è solo quello desumibile dalla nota, non avendo alcun onere di controllo ulteriore (come quello – ad esempio – di prendere visione del titolo allegato).

A tale principio si affianca quello di “autoresponsabilità”, “… in forza del quale si deve ritenere che la nota, essendo un atto di parte, produce effetti necessariamente conformi al contenuto della stessa, con la conseguenza che chi richiede la trascrizione di un determinato atto, redigendone (o facendo redigere) la nota in un certo modo e con un apposito contenuto, se ne assume la completa responsabilità verso i terzi …”.

Sottolinea poi la Corte come, con riferimento ai negozi di compravendita immobiliare contenenti la dichiarazione del coniuge del suo status di separato, non è necessario – oltre che privo di un reale rilievo pratico – ai fini dell’opponibilità ai terzi degli effetti dello scioglimento della comunione, l’annotazione del provvedimento di separazione ai margini dell’atto di matrimonio, considerata la “volatilità” degli effetti della separazione stessa.

I Giudici di legittimità dunque, hanno concluso affermando che “… non diviene di proprietà comune l’immobile acquistato da uno solo di essi dopo la separazione personale, quest’ultima costituendo causa di scioglimento della comunione medesima con la decorrenza prevista dall’arti. 191 c.c., comma 2; invece, per l’opponibilità ai terzi dei descritti effetti dello scioglimento della comunione legale derivante dalla separazione personale dei coniugi, relativamente all’acquisto di beni immobili o mobili registrati, avvenuto con dichiarazione del coniuge acquirente dello stato di separazione, deve considerarsi necessaria e sufficiente la sola trascrizione nei registri immobiliari recante la corrispondente indicazione (cioè l’esistenza di un regime patrimoniale di separazione dei beni), indipendentemente dall’annotazione del provvedimento di separazione a margine dell’atto di matrimonio …”.

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