Tagliando auto effettuato in maniera negligente: la concessionaria è obbligata al risarcimento dei danni al motore

Published On: 2 Maggio 2022Categories: Diritto civile, Tutele

La Seconda Sezione della Corte di Cassazione , con l’ordinanza del 22 aprile 2022 numero 12859, si è pronunciata sul risarcimento del danno riconosciuto ad una automobilista per i danni subiti dal motore della sua automobile a seguito di un guasto verificatosi poco dopo l’effettuazione del tagliando, ritenendo quest’ultimo facilmente riscontrabile con la diligenza richiesta ad una concessionaria autorizzata.

In particolare, la Corte ha ritenuto legittime le lamentele della parte lesa, riconoscendo fosse stato pienamente provato nel merito – a mezzo prova testimoniale –  il nesso di causalità tra l’effettuazione del tagliando e il mancato rilievo della difformità, con conseguente fusione del motore, rigettando ogni contestazione di legittimità sollevata dalla concessionaria ricorrente.

La vicenda

Nella fattispecie esaminata dalla Corte, adita per l’annullamento della sentenza pronunciata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Firenze, un’automobilista ha consegnato la propria auto ad una concessionaria per l’effettuazione del previsto tagliando, superato senza particolari rimostranze da parte degli addetti.

Effettuati pochi chilometri, il motore della vettura si è fuso, per un danno riconosciuto dal Tribunale di Siena pari a 8.984 euro.

Le successive verifiche effettuate hanno portato a riconoscere quale causa della fusione, “l’errato posizionamento del tubo di recupero dell’acqua” con consequenziale “strusciamento con un altro oggetto meccanico” e successiva inevitabile rottura.

L’automobilista ha sostenuto nel merito – convincendo i Giudici tanto di primo che di secondo grado – che, ove il tagliando fosse stato eseguito in maniera corretta e non superficiale, il danno non si sarebbe verificato perché il cattivo posizionamento del tubo sarebbe dovuto venire alla luce.

I motivi e gli argomenti dedotti in ricorso

La concessionaria ricorrente, con sei motivi di legittimit e di merito, ha chiesto alla Corte di Cassazione di ribaltare il risultato delle precedenti sentenze, provando a mettere in discussione la tesi proposta dalla proprietaria della vettura.

Con un primo motivo, i legali della concessionaria hanno rilevato che le dichiarazioni fatte dal testimone fossero “mere valutazioni tecniche“, sostenendo per tale via la loro inammissibilità quale fondamento della decisione dei giudici di merito.

La Corte, rigettando tale tesi, ha dapprima ricordato la natura di nullità relative delle eccezioni attinenti “alla deduzione, alla ammissione all’assunzione della prova testimoniale di cui all’art. 244 c.p.c., in quanto stabilite non per ragioni di ordine pubblico ma per la tutela degli interessi delle parti…“, dovendo pertanto essere considerate sanate ove eccepite oltre i termini previsti.

Quanto poi alle valutazioni circa il contenuto della dichiarazione testimoniale, il Collegio ha osservato che “il giudice del merito deve negare valore probatorio decisivo soltanto alla deposizione testimoniale che si traduca in una interpretazione del tutto soggettiva o in un mero apprezzamento tecnico del fatto senza indicare dati obiettivi e modalità specifiche della situazione concreta, tali da fare uscire la percezione sensoria da un ambito puramente soggettivo, sì da trasformarla in un convincimento scaturente obiettivamente dal fatto medesimo (così Cass. n. 1173/1994)…” .

Con un secondo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’articolo 2697 c.c. per il mancato assolvimento da parte dell’automobilista dell’onere probatorio relativo ai danni subiti e al nesso di causalità.

La Corte ha rigettato anche tale secondo motivo, statuendo che la Corte d’Appello avesse correttamente ritenuto assolto ogni onere probatorio proprio grazie alle allegazioni effettuate e al risultato della prova testimoniale.

Il terzo motivo, relativo alla quantificazione del danno sulla base di presunzioni, è stato rigettato poiché non proposto precedentemente con un motivo di appello.

Con il quarto motivo, la concessionaria ha sostenuto che il contratto concluso tra le parti avesse “…ad oggetto soltanto l’esecuzione del tagliando, prestazione che è stata esattamente adempiuta dalla ricorrente e che non comprendeva una revisione del motore né alcun tipo di intervento sul radiatore…“.

La Corte, rilevando si trattasse di un accertamento di merito incensurabile in sede di legittimità, ha rigettato il motivo riportandosi a quanto sostenuto dalla Corte d’Appello, ed in particolare che “…si trattava soltanto di verificare che il tubo era mal posizionato, verifica che rientrava nella manutenzione ordinaria propria del tagliando e che non avrebbe richiesto alcun gravoso accertamento tecnico…“.

Il quinto e il sesto motivo sono stati ritenuti mere ripetizioni, venendo pertanto rigettati per gli stessi motivi.

La decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha pertanto integralmente rigettato il ricorso, confermando la condanna della concessionaria al pagamento all’automobilista di  8.984 euro  a titolo di risarcimento del danno, condannandola altresì alla totale refusione delle spese legali e al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ex art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

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Tagliando auto effettuato in maniera negligente: la concessionaria è obbligata al risarcimento dei danni al motore

Published On: 2 Maggio 2022

La Seconda Sezione della Corte di Cassazione , con l’ordinanza del 22 aprile 2022 numero 12859, si è pronunciata sul risarcimento del danno riconosciuto ad una automobilista per i danni subiti dal motore della sua automobile a seguito di un guasto verificatosi poco dopo l’effettuazione del tagliando, ritenendo quest’ultimo facilmente riscontrabile con la diligenza richiesta ad una concessionaria autorizzata.

In particolare, la Corte ha ritenuto legittime le lamentele della parte lesa, riconoscendo fosse stato pienamente provato nel merito – a mezzo prova testimoniale –  il nesso di causalità tra l’effettuazione del tagliando e il mancato rilievo della difformità, con conseguente fusione del motore, rigettando ogni contestazione di legittimità sollevata dalla concessionaria ricorrente.

La vicenda

Nella fattispecie esaminata dalla Corte, adita per l’annullamento della sentenza pronunciata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Firenze, un’automobilista ha consegnato la propria auto ad una concessionaria per l’effettuazione del previsto tagliando, superato senza particolari rimostranze da parte degli addetti.

Effettuati pochi chilometri, il motore della vettura si è fuso, per un danno riconosciuto dal Tribunale di Siena pari a 8.984 euro.

Le successive verifiche effettuate hanno portato a riconoscere quale causa della fusione, “l’errato posizionamento del tubo di recupero dell’acqua” con consequenziale “strusciamento con un altro oggetto meccanico” e successiva inevitabile rottura.

L’automobilista ha sostenuto nel merito – convincendo i Giudici tanto di primo che di secondo grado – che, ove il tagliando fosse stato eseguito in maniera corretta e non superficiale, il danno non si sarebbe verificato perché il cattivo posizionamento del tubo sarebbe dovuto venire alla luce.

I motivi e gli argomenti dedotti in ricorso

La concessionaria ricorrente, con sei motivi di legittimit e di merito, ha chiesto alla Corte di Cassazione di ribaltare il risultato delle precedenti sentenze, provando a mettere in discussione la tesi proposta dalla proprietaria della vettura.

Con un primo motivo, i legali della concessionaria hanno rilevato che le dichiarazioni fatte dal testimone fossero “mere valutazioni tecniche“, sostenendo per tale via la loro inammissibilità quale fondamento della decisione dei giudici di merito.

La Corte, rigettando tale tesi, ha dapprima ricordato la natura di nullità relative delle eccezioni attinenti “alla deduzione, alla ammissione all’assunzione della prova testimoniale di cui all’art. 244 c.p.c., in quanto stabilite non per ragioni di ordine pubblico ma per la tutela degli interessi delle parti…“, dovendo pertanto essere considerate sanate ove eccepite oltre i termini previsti.

Quanto poi alle valutazioni circa il contenuto della dichiarazione testimoniale, il Collegio ha osservato che “il giudice del merito deve negare valore probatorio decisivo soltanto alla deposizione testimoniale che si traduca in una interpretazione del tutto soggettiva o in un mero apprezzamento tecnico del fatto senza indicare dati obiettivi e modalità specifiche della situazione concreta, tali da fare uscire la percezione sensoria da un ambito puramente soggettivo, sì da trasformarla in un convincimento scaturente obiettivamente dal fatto medesimo (così Cass. n. 1173/1994)…” .

Con un secondo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’articolo 2697 c.c. per il mancato assolvimento da parte dell’automobilista dell’onere probatorio relativo ai danni subiti e al nesso di causalità.

La Corte ha rigettato anche tale secondo motivo, statuendo che la Corte d’Appello avesse correttamente ritenuto assolto ogni onere probatorio proprio grazie alle allegazioni effettuate e al risultato della prova testimoniale.

Il terzo motivo, relativo alla quantificazione del danno sulla base di presunzioni, è stato rigettato poiché non proposto precedentemente con un motivo di appello.

Con il quarto motivo, la concessionaria ha sostenuto che il contratto concluso tra le parti avesse “…ad oggetto soltanto l’esecuzione del tagliando, prestazione che è stata esattamente adempiuta dalla ricorrente e che non comprendeva una revisione del motore né alcun tipo di intervento sul radiatore…“.

La Corte, rilevando si trattasse di un accertamento di merito incensurabile in sede di legittimità, ha rigettato il motivo riportandosi a quanto sostenuto dalla Corte d’Appello, ed in particolare che “…si trattava soltanto di verificare che il tubo era mal posizionato, verifica che rientrava nella manutenzione ordinaria propria del tagliando e che non avrebbe richiesto alcun gravoso accertamento tecnico…“.

Il quinto e il sesto motivo sono stati ritenuti mere ripetizioni, venendo pertanto rigettati per gli stessi motivi.

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La Corte di Cassazione ha pertanto integralmente rigettato il ricorso, confermando la condanna della concessionaria al pagamento all’automobilista di  8.984 euro  a titolo di risarcimento del danno, condannandola altresì alla totale refusione delle spese legali e al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ex art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

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