Tardiva conclusione del procedimento disciplinare di destituzione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo, con la decisione del 19 aprile 2019 n.1123, ha affermato la legittimità del provvedimento di destituzione sia pure intervenuto dopo il decorso del termine di 90 giorni previsto dall’art. 9 della legge n.19/1990, qualora il protrarsi del procedimento disciplinare oltre detto termine, sia dipeso dal rinvio della udienza di trattazione orale, richiesta dall’incolpato per suo legittimo impedimento.
A tale conclusione il TAR palermitano è in particolare pervenuto richiamando un proprio recente pronunziamento (la sentenza n. 410/2018) ed un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, III, 30 maggio 2013, n. 2937 con richiamo alle decisioni della VI sezione n. 3883 del 30 giugno 2011 e n. 6126 del 16 ottobre 2006), formatisi proprio in ordine alla previsione contenuta all’art. 9 comma 2, l. 7 febbraio 1990 n. 19 (a norma del quale “La destituzione può sempre essere inflitta all’esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni”, decorsi i quali il procedimento si estingue, ex art. 120, comma 1, del d.P.R. n. 3 del 1957) e per i quali detta disposizione “… intende sanzionare la completa inattività dell’Amministrazione a tutela dell’interessato, per evitare che questi resti sottoposto ad un procedimento disciplinare pendente per un tempo indeterminato, ma non richiede che il procedimento si concluda entro novanta giorni dal suo inizio; in effetti il termine estintivo del procedimento disciplinare s’interrompe ogniqualvolta, prima della sua scadenza, sia adottato un atto proprio del procedimento, anche se di carattere interno, dal quale possa inequivocamente desumersi la volontà dell’Amministrazione di portare a conclusione il procedimento (per tutte Consiglio di Stato, III, 30 maggio 2013, n. 2937).”