Titolarità del diritto a richiedere una concessione edilizia
Il Tribunale Amministrativo di Brescia, con la sentenza in commento del 28 settembre 2018 numero 924, dopo avere richiamato anche recenti autorevoli precedenti giurisprudenziali sul punto (come ad esempio: le sentenze del Cons. Stato, sez. IV, 20 aprile 2018 n. 2397, 19 dicembre 2016 n. 5363, 23 maggio 2016 n. 2116, 7 settembre 2016 n. 3823, 25 settembre 2014 n. 4818), ha fornito importanti chiarimenti in materia di titolarità del diritto a richiedere una concessione edilizia.
Ed in particolare, premesso che il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo (cfr. art. 11, comma 1, del T.U. edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 – cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 2010 n. 4557, 2 settembre 2011 n. 4968); ha puntualizzato che è onere della P.A. accertare con serietà e rigore la titolarità del diritto a chiedere il provvedimento concessorio (Cons. Stato, sez. IV, 7 settembre 2016 n. 3823) compiendo – qualora insorgano contestazioni sulla titolarità del diritto – tutte le necessarie indagini istruttorie del caso (senza chiaramente sostituirsi a valutazioni squisitamente civilistiche, che appartengono alla competenza dell’A.G.O.) ed arrestando la procedura di rilascio del titolo edilizio ove il richiedente non fornisca elementi prima facie attendibili.
Il Collegio pertanto, in applicazione dei su menzionati principi, è giunto alla conclusione per cui, nel caso di specie, il Comune resistente aveva omesso ogni controllo sulla effettiva legittimazione dei richiedenti la concessione edilizia a disporre, in virtù di un titolo legale (giudiziale ovvero negoziale), dell’intera area oggetto di concessione, sicché ha accolto il ricorso principale, dando atto dell’illegittimità dell’avversato titolo edificatorio.