Titolo legittimante per richiedere il permesso di costruire
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sezione staccata di Salerno, con la decisione del 5 ottobre 2018 n.1388, ha riaffermato il principio per cui “..il permesso di costruire non è riservato unicamente al proprietario, ma anche a chi abbia “titolo per richiederlo”, espressione che si identifica con la legittima disponibilità dell’area, in base ad una relazione qualificata con la stessa di natura anche solo obbligatoria…”.
Richiamando un precedente del Consiglio di Stato (decisione della Sez. VI, 22-05-2018, n.3048), il TAR campano ha quindi dichiarato illegittimo il diniego di permesso di costruire in quella sede impugnato, che era stato genericamente motivato dall’amministrazione comunale resistente sulla scorta della mancanza in capo al ricorrente di un titolo di proprietà legittimante al rilascio del provvedimento abilitativo, in un contesto nel quale era tuttavia pacifico – essendo stato accertato in sede giudiziale ordinaria – che il ricorrente fosse da tempo “possessore” della particella interessata dall’intervento edilizio.
E ciò anche in quanto il Comune resistente non aveva in specie opposto al ricorrente “.. che, per parte sua, ha dichiarato documentalmente di essere titolare di una situazione legittimante la richiesta, l’esistenza di possibili altri titolari del diritto che rendessero incompatibile la rappresentata volontà di esercizio dei poteri connessi alla disponibilità della res…”.