Trasferimento di cubatura e comodato

Published On: 14 Marzo 2019Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni

Il Tribunale Amministrativo della Puglia – Lecce, con la sentenza del 14 febbraio 2019 numero 256, ha chiarito che un contratto di comodato non costituisce titolo idoneo ai fini del trasferimento di cubatura.
Per potere disporre validamente del trasferimento di cubatura è infatti necessario provvedervi con un contratto ad effetti reali, di solito consistente in una apposizione di “servitus non aedificandi” o comunque in un atto trascritto avente il contenuto indicato dall’art. 2643 comma 1 n. 2 bis c.c..
Il comodato, che notoriamente è un contratto tipico ad effetti unicamente obbligatori e soltanto transitori (in quanto dotato di termine ultimo di efficacia o, in difetto, risolubile “ad nutum”), non integra pertanto uno strumento idoneo al trasferimento della capacità edificatoria del terreno.
Quanto sopra, integrante un principio di ordine generale, trova – ad avviso del Collegio – applicazione anche nel caso esaminato, in cui peraltro lo stesso contratto di comodato prodotto dal ricorrente stabiliva testualmente, all’art. 9, che il comodatario era autorizzato a utilizzare, sul terreno oggetto del contratto, la volumetria che afferisce al fondo stesso.
Non vi era pertanto alcuna previsione contrattuale che prevedesse o autorizzasse il trasferimento di cubatura, o la sua disposizione in favore di altri fondi.

Ultimi Articoli inseriti

Princìpi e limiti applicabili all’affidamento diretto procedimentalizzato

20 Dicembre 2024|Commenti disabilitati su Princìpi e limiti applicabili all’affidamento diretto procedimentalizzato

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, con la recente decisione n. 3592 del 10.12.2024, ha avuto modo di fornire interessanti indicazioni sui princìpi – e sui limiti – operanti per gli affidamenti diretti [...]

Richiesta di rateizzazione delle cartelle pagamento: atto interruttivo della prescrizione?

19 Dicembre 2024|Commenti disabilitati su Richiesta di rateizzazione delle cartelle pagamento: atto interruttivo della prescrizione?

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27504 del 23 ottobre 2024 ha nuovamente chiarito che la richiesta di rateizzazione presuppone la conoscenza da parte del contribuente delle cartelle di pagamento relative alle somme che [...]

Rigetto del titolo edilizio già tacitamente assentito

16 Dicembre 2024|Commenti disabilitati su Rigetto del titolo edilizio già tacitamente assentito

Il T.A.R. Catania, Sezione II, con la sentenza n. 4058 del 10 dicembre 2024, ha richiamato un recente ma ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (inaugurato dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 10383 del 30 [...]

About the Author: Chiara Consoli

Condividi

Trasferimento di cubatura e comodato

Published On: 14 Marzo 2019

Il Tribunale Amministrativo della Puglia – Lecce, con la sentenza del 14 febbraio 2019 numero 256, ha chiarito che un contratto di comodato non costituisce titolo idoneo ai fini del trasferimento di cubatura.
Per potere disporre validamente del trasferimento di cubatura è infatti necessario provvedervi con un contratto ad effetti reali, di solito consistente in una apposizione di “servitus non aedificandi” o comunque in un atto trascritto avente il contenuto indicato dall’art. 2643 comma 1 n. 2 bis c.c..
Il comodato, che notoriamente è un contratto tipico ad effetti unicamente obbligatori e soltanto transitori (in quanto dotato di termine ultimo di efficacia o, in difetto, risolubile “ad nutum”), non integra pertanto uno strumento idoneo al trasferimento della capacità edificatoria del terreno.
Quanto sopra, integrante un principio di ordine generale, trova – ad avviso del Collegio – applicazione anche nel caso esaminato, in cui peraltro lo stesso contratto di comodato prodotto dal ricorrente stabiliva testualmente, all’art. 9, che il comodatario era autorizzato a utilizzare, sul terreno oggetto del contratto, la volumetria che afferisce al fondo stesso.
Non vi era pertanto alcuna previsione contrattuale che prevedesse o autorizzasse il trasferimento di cubatura, o la sua disposizione in favore di altri fondi.

About the Author: Chiara Consoli