Trasferimento di cubatura e comodato
Il Tribunale Amministrativo della Puglia – Lecce, con la sentenza del 14 febbraio 2019 numero 256, ha chiarito che un contratto di comodato non costituisce titolo idoneo ai fini del trasferimento di cubatura.
Per potere disporre validamente del trasferimento di cubatura è infatti necessario provvedervi con un contratto ad effetti reali, di solito consistente in una apposizione di “servitus non aedificandi” o comunque in un atto trascritto avente il contenuto indicato dall’art. 2643 comma 1 n. 2 bis c.c..
Il comodato, che notoriamente è un contratto tipico ad effetti unicamente obbligatori e soltanto transitori (in quanto dotato di termine ultimo di efficacia o, in difetto, risolubile “ad nutum”), non integra pertanto uno strumento idoneo al trasferimento della capacità edificatoria del terreno.
Quanto sopra, integrante un principio di ordine generale, trova – ad avviso del Collegio – applicazione anche nel caso esaminato, in cui peraltro lo stesso contratto di comodato prodotto dal ricorrente stabiliva testualmente, all’art. 9, che il comodatario era autorizzato a utilizzare, sul terreno oggetto del contratto, la volumetria che afferisce al fondo stesso.
Non vi era pertanto alcuna previsione contrattuale che prevedesse o autorizzasse il trasferimento di cubatura, o la sua disposizione in favore di altri fondi.