Trasferimento temporaneo di militare per assistenza del figlio minore dei tre anni
Il Tar Emilia Romagna di Bologna, con la sentenza breve n. 846 del 9 novembre 2018, ha accolto il ricorso di un Caporale Maggiore dell’Esercito, annullando il provvedimento con cui l’Amministrazione Militare aveva rigettato la sua richiesta di trasferimento temporaneo per assistenza del figlio minore dei tre anni di cui all’art. 42 bis del decreto legislativo 151/2001 (c.d. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
La Prima Sezione, con la decisione qui in rassegna, ha ritenuto di non discostarsi dall’indirizzo generale maturato dallo stesso Tribunale Amministrativo a seguito della novella legislativa del 2015.
“L’istituto“, osservano i Giudici Amministrativi bolognesi, risulta “…inserito nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a partire dal 1.1.2004 mediante l’art. 42 bis D.lgs. 151/2001, (allo) scopo di consentire a dipendenti pubblici di essere trasferiti temporaneamente nella regione o nella provincia in cui risiede il coniuge per motivi di lavoro nel caso in cui fosse presente nel nucleo familiare un figlio di età inferiore ai tre anni. Gli ulteriori presupposti consistevano nella sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e nel previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
Dopo qualche esitazione iniziale, il beneficio suindicato è stato ritenuto fruibile anche da appartenenti alla forze di polizia e ai militari
L’esistenza del requisito del previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione rendeva spesso la fruibilità di detto istituto, creato nell’interesse del minore che ha diritto alla vicinanza in tenera età di entrambe le figure parentali, assai difficile.
Per l’Amministrazione era piuttosto semplice motivare circa l’esistenza di ragioni di servizio che non consentivano di accogliere l’istanza soprattutto se si trattava di forze di polizia o di forze armate per la natura della loro organizzazione e dei compiti di istituto.
Proprio per evitare che la facoltà riconosciuta dalla norma, a presidio delle esigenze del minore di poter avere vicino entrambe le figure genitoriali nei primi anni di vita, fosse in concreto quasi sempre disattesa, in occasione della legge delega per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni sono state aggiunte all’art. 42 bis D.lgs. 151/2001 le parole: “e limitato a casi o esigenze eccezionali “…”.
Ciò posto, secondo i Giudici amministrativi, “…la ratio della norma sarebbe proprio quella di garantire prioritariamente gli interessi del minore… “, con la conseguenza che “…il rigetto deve essere limitato a casi o esigenze eccezionali…” e che pertanto l’Amministrazione, ai fini del legittimo diniego, “…deve opporre una reale difficoltà conseguente allo spostamento dell’istante e non segnalare quei disagi o inconvenienti che sono sempre conseguenti al trasferimento di un dipendente da un reparto che così aumenta di un’unità la scopertura dell’organico…”.