Valutazione di Impatto Ambientale per lo svolgimento di singole campagne di attività di impianti mobili di trattamento in Sicilia
La Regione Sicilia con il Decreto Assessoriale numero 259/2020 – abrogando quello precedente numero 10/2011 contenente le “…Direttive tecniche sugli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti….” – ha introdotto nuove Linee guida per la presentazione delle istanze relative alle procedure di Valutazione Ambientale di progetti che riguardano lo svolgimento di singole campagne di attività relative agli impianti mobili di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, conformandosi così alla disciplina nazionale e comunitaria post decreto legislativo numero 104/2017.
La nuova disciplina prevede che “… qualora per tipologia di rifiuti ed operazione, nonché capacità di trattamento, l’impianto mobile rientri tra le tipologie di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le imprese in possesso della pertinente autorizzazione in via definita in procedura ordinaria, preventivamente alla comunicazione della singola campagna, dovrà avviare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. o di verifica di assoggettabilità ex art. 19 del medesimo decreto, presso il competente Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente – Servizio 1 “Valutazione e autorizzazioni ambientali” …”.
Occorre preliminarmente, al fine di comprendere le novità apportate dal citato Decreto Assessoriale, ripercorrere l’iter legislativo e giurisprudenziale sull’obbligo di ricorrere ai procedimenti autorizzativi ambientali anche nel caso di impianti mobili.
Precedentemente, nella vigenza del DDG n. 10/2011, venivano escluse dalle procedure ambientali gli impianti mobili di cui all’articolo 208, comma 15 del d.lgs. numero 152/2006 ritenendo che i medesimi non potessero rientrare nella definizione di “impianto” data dall’articolo 5, comma 1 del Testo Unico Ambientale.
La Corte Costituzionale con la sentenza numero 127/2010, si è pronunciata sulla legittimità della legge della Regione Abruzzo in materia di “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate” affermando che “… la norma regionale è illegittima, nella parte in cui esclude dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 20 del d.lgs. n. 152 del 2006 i progetti relativi agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi (…), anche se rientranti, con riferimento alle capacità complessivamente trattate, nella «tipologia di cui al punto 7, lettera zb), dell’allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006, qualora trattino quantitativi medi giornalieri inferiori a duecento tonnellate e il tempo di permanenza degli stessi impianti sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di attività non sia superiore a sessanta giorni…”.
Alla luce di tale pronuncia dunque, non è possibile escludere ex post l’obbligatorietà del ricorso alle procedure autorizzative ambientali nel caso di impianti mobili che, per la tipologia di rifiuti oppure per la capacità di trattamento, rientrano tra le tipologie previste dagli allegati III e IV della parte seconda del Testo Unico Ambientale (di seguito TUA).
Entrando nel merito della nuova disciplina, in primis occorre sottolineare che cosa si intende per “impianto mobile”.
L’allegato 7 del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti solidi urbani attualmente vigente, stabilisce che “…l’impianto mobile di smaltimento o recupero rifiuti è un impianto il cui esercizio è caratterizzato da campagna attiva di durata limitata nel tempo in funzione di esigenze specifiche e particolari. Un impianto, per essere definito mobile deve inoltre possedere caratteristiche intrinseche di mobilità, non ritenendo sufficiente, a tale scopo, la sua facile trasportabilità; l’impianto, in alternativa, quindi deve essere montabile su mezzi che ne consentano l’immediato trasporto nei siti prescelti per lo svolgimento delle singole campagne di attività di smaltimento o di recupero …”.
Per “campagna di attività” a sua volta, si intende “… lo svolgimento di un’operazione di smaltimento e/o recupero di rifiuti tramite impianto mobile subordinata alla presentazione, sessanta giorni prima dell’installazione, di apposita comunicazione ex art. 208 comma 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. al competente Assessorato Regionale dell’Energia e della Pubblica Utilità …”
La durata massima di tale campagna di attività è di 120 giorni e può essere eseguita esclusivamente nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti.
L’impianto mobile può effettuare solo alcune operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti ed in particolare:
– con riguardo alle attività smaltimento: D8 (trattamento biologico non specificato altrove nel presente elenco, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti che figurano nel presente elenco), D9 (trattamento psico-chimico non specificato altrove nel presente elenco che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti che figurano nel presente elenco), D10 (incenerimento a terra) e D14 (ricondizionamento preliminarmente prima di una delle operazione che figurano nel presente elenco);
– con riguardo alle attività di recupero: R1 (utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia), R2 (rigenerazione/recupero di solventi), R3 (riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche), R4 (riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici), R5 (riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche), R6 (rigenerazione degli acidi o delle basi), R7 (recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti), R8 (recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori) e R9 (rigenerazione o altri reimpieghi degli oli)…”.
Pertanto, essendo gli impianti mobili autorizzati ad effettuare esclusivamente tali operazioni di recupero e smaltimento, qualora per tipologia rifiuti (urbani, speciali pericolosi e non) e capacità di trattamento, l’attività in essere rientri tra le fattispecie previste nell’Allegato III, lettere m), n), o),p) q) oppure, nell’Allegato IV, punto 7, lettere r), s), t), u), z.a), z.b) del Testo Unico Ambientale, il soggetto interessato, in possesso della pertinente autorizzazione in via definitiva con procedura ordinaria, preventivamente alla comunicazione della singola campagna, dovrà attivare la procedura di VIA (cfr. ex art 23 TUA) o di verifica di assoggettabilità (cfr. ex art. 19 TUA).
La domanda deve essere presentata, a pena di inammissibilità, mediante la trasmissione telematica unitamente alla documentazione richiesta dal portale dell’Amministrazione.