Voltura del titolo edilizio
Il Tribunale Amministrativo del Veneto, con sentenza del 20 marzo 2019 numero 341, ha ritenuto condizione sufficiente ai fini della voltura del permesso di costruire – che per il Comune costituisce, peraltro, atto dovuto – il trasferimento della situazione giuridica soggettiva che ha legittimato il rilascio del titolo originario.
Sul punto invero l’articolo 11 del DPR 380/2001 dispone che “…il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa…”, con ciò confermando che quest’ultimo segue il destino del bene, con carattere di realità e la sua titolarità muta con il mutare del soggetto al quale è attribuita la facoltà di edificare.
Né può ritenersi che il Comune, nel rilascio dei titoli edilizi, sia tenuto a dirimere le controversie di natura privatistica che sorgano tra il proprietario ed i terzi, dovendo soltanto verificare se sussista la disponibilità giuridica dell’area da parte dell’istante, in misura sufficiente a consentire l’esercizio dell’attività edificatoria (Cons. Stato, Sez. IV, 25 settembre 2014, n. 4818, Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2007, n. 4703, Cons. Stato, Sez. I, 29 maggio 2013, n. 4927, Cons. Stato, Sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4861).
Ad avviso del Collegio, pertanto, né la citata norma, né la sua ratio, prevedono limitazioni della legittimazione a domandare la voltura della concessione in favore di un nuovo soggetto richiedente, nel caso in cui – come verificatosi nella specie – il precedente intestatario del titolo edilizio sia rimasto inadempiente alla stipula del contratto definitivo, limitandosi a siglare il solo preliminare.
Deve infatti affermarsi che tale legittimazione spetti a ciascuno dei soggetti che, avendo dato luogo alla modifica soggettiva nel rapporto sostanziale in forza del quale era stato rilasciato il permesso, abbia interesse ad attribuirvi rilevanza nei rapporti con l’Autorità amministrativa.
Nel caso di specie, la voltura era stata richiesta dai proprietari (promittenti – venditori) di un complesso immobiliare, ai quali la stipula del contratto preliminare di compravendita con i ricorrenti (promissari – acquirenti) non aveva sottratto la disponibilità giuridica del bene che anzi, a causa dell’inadempimento, era stata trasmessa alla società controinteressata nell’odierno giudizio, comodataria del complesso immobiliare de quo (sulla ammissibilità della voltura del titolo edilizio al comodatario cfr. C. Stato, sez. IV, 20 luglio 2011, n. 4370).