Volumi tecnici: chiarimenti sugli interventi esclusi

Published On: 3 Luglio 2018Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni

Il Tribunale Amministrativo di Lecce, con la sentenza del 21 giugno 2018 numero 1042, dopo avere ribadito che sono qualificabili come volumi tecnici i vani strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso agli “impianti tecnici” (come quello idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo all’interno del corpo dell’edificio realizzabile, puntualizza che per l’identificazione dei “volumi tecnici” va fatto riferimento a tre ordini di parametri.
Il primo parametro – di carattere positivo – consiste nel rapporto di strumentalità necessaria del volume tecnico con l’utilizzo della costruzione.
Il secondo e il terzo parametro – che hanno carattere negativo – sono invece ed a loro volta subordinati all’imprescindibile sussistenza di due requisiti.
Per un verso, all’impossibilità di collocare tali volumi tecnici all’interno della parte abitativa, con loro conseguente ubicazione solo nella parte esterna dell’immobile.
Per altro verso, all’assenza, anche solo potenziale, di autonomia funzionale dei volumi tecnici, che devono limitarsi a contenere gli impianti serventi della costruzione principale.
Fatta questa doverosa premessa il Tar Lecce, con la sentenza in commento, ha risolto la vicenda sottoposta alla sua attenzione, escludendo che le opere realizzate fossero riconducibili al novero degli interventi qualificabili come “volumi tecnici”, trattandosi della realizzazione di un locale che aveva “di fatto” tutti i requisiti di abitabilità, ancorchè reso “formalmente” non abitabile con una semplice operazione di tamponamento delle finestre.
Tale operazione invero è, ad avviso del Collegio, in sé talmente semplice, reversibile e surrettizia da non privare l’ambiente della sua intrinseca qualità abitativa.
Del pari, è stato ritenuto che la realizzazione di un locale sottotetto con vani distinti e comunicanti con il piano sottostante mediante una scala interna, costituisca “indice rilevatore dell’intento di rendere abitabile detto locale”.
Analogamente sono stati esclusi dal novero dei volumi tecnici anche i vani scala, le verande, ove di dimensioni superiori ad ospitare un impianto tecnologico come una caldaia ed i piani interrati, se utilizzati come locali complementari all’abitazione.
 

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About the Author: Chiara Consoli

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Volumi tecnici: chiarimenti sugli interventi esclusi

Published On: 3 Luglio 2018

Il Tribunale Amministrativo di Lecce, con la sentenza del 21 giugno 2018 numero 1042, dopo avere ribadito che sono qualificabili come volumi tecnici i vani strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso agli “impianti tecnici” (come quello idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo all’interno del corpo dell’edificio realizzabile, puntualizza che per l’identificazione dei “volumi tecnici” va fatto riferimento a tre ordini di parametri.
Il primo parametro – di carattere positivo – consiste nel rapporto di strumentalità necessaria del volume tecnico con l’utilizzo della costruzione.
Il secondo e il terzo parametro – che hanno carattere negativo – sono invece ed a loro volta subordinati all’imprescindibile sussistenza di due requisiti.
Per un verso, all’impossibilità di collocare tali volumi tecnici all’interno della parte abitativa, con loro conseguente ubicazione solo nella parte esterna dell’immobile.
Per altro verso, all’assenza, anche solo potenziale, di autonomia funzionale dei volumi tecnici, che devono limitarsi a contenere gli impianti serventi della costruzione principale.
Fatta questa doverosa premessa il Tar Lecce, con la sentenza in commento, ha risolto la vicenda sottoposta alla sua attenzione, escludendo che le opere realizzate fossero riconducibili al novero degli interventi qualificabili come “volumi tecnici”, trattandosi della realizzazione di un locale che aveva “di fatto” tutti i requisiti di abitabilità, ancorchè reso “formalmente” non abitabile con una semplice operazione di tamponamento delle finestre.
Tale operazione invero è, ad avviso del Collegio, in sé talmente semplice, reversibile e surrettizia da non privare l’ambiente della sua intrinseca qualità abitativa.
Del pari, è stato ritenuto che la realizzazione di un locale sottotetto con vani distinti e comunicanti con il piano sottostante mediante una scala interna, costituisca “indice rilevatore dell’intento di rendere abitabile detto locale”.
Analogamente sono stati esclusi dal novero dei volumi tecnici anche i vani scala, le verande, ove di dimensioni superiori ad ospitare un impianto tecnologico come una caldaia ed i piani interrati, se utilizzati come locali complementari all’abitazione.
 

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