Bagagli smarriti: la Suprema Corte riconferma la responsabilità della compagnia aerea

Published On: 16 Ottobre 2023Categories: Diritto civile

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28200 dello scorso 6 ottobre 2023, è tornata ad esprimersi sulla risarcibilità del danno subìto da un passeggero per la perdita del proprio bagaglio da parte della compagnia aerea, cogliendo l’occasione per ribadire importanti princìpi in materia di responsabilità del vettore.

Il caso di specie

La fattispecie trae origine dal giudizio promosso, innanzi al Giudice di Pace, da parte di due passeggeri per il riconoscimento del risarcimento danni relativi allo smarrimento del proprio bagaglio da parte della compagnia aerea. Con sentenza del 2017 il Giudice di Pace ha riconosciuto il risarcimento di euro 1.191,00, in favore di ciascun attore.

Avverso la sentenza di primo grado la compagnia aerea ha proposto appello, che tuttavia è stato rigettato. Pertanto, la medesima compagnia ha deciso di proporre ricorso per Cassazione.

I motivi di ricorso e i princìpi espressi dalla Suprema Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 22 e 29 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 nonché dell’art. 2697, nella parte in cui il giudice di appello ha erroneamente affermato che il disposto risarcitorio di cui ai predetti articoli costituisce un “indennizzo forfettario” e ha erroneamente liquidato equitativamente il danno in difetto di prova in ordine alla relativa sussistenza, non avendo la controparte specificato né quantificato il contenuto del bagaglio.

Con il secondo motivo di ricorso, la compagnia aerea ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 cc e l’omesso esame di un fatto decisivo nella parte in cui il giudice di appello ha rilevato che la nozione di “danno liquidabile”, prevista dalla Convenzione, comprende sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale; quindi liquidando anche il danno non patrimoniale.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, cogliendo l’occasione per ribadire importanti princìpi di diritto sulla responsabilità del vettore.

In primis, richiamando sua giurisprudenza costante, ha confermato che “il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l’evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati(Cass. n. 14667 del 2015 e, più recente, Cass. n. 3165 del 2021).

Ha poi precisato che l’art. 22 della Convenzione di Montreal disciplina le “limitazioni di responsabilità per il ritardo, per il bagaglio e per le merci”, prevedendo al comma n. 2 che, “nel caso di trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero”. Tuttavia, il Collegio ha osservato come ciò valga “salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare”; ipotesi nella quale “il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione”; rilevando inoltre che, alla luce dell’art. 31 della Convenzione sul diritto dei trattati (firmata a Vienna il 23 maggio 1969), la nozione di danno deve ritenersi generica e astrattamente omnicomprensiva “sia del pregiudizio inferto alla sfera patrimoniale del passeggero (il danno materiale), sia di quello attinente alla sfera “non patrimoniale” (il danno morale)”.

Infine, stante l’assenza di censure – da parte della ricorrente – idonee a legittimare un mutamento di indirizzo interpretativo in argomento, la Suprema Corte ha ribadito che l’art. 22 della Convenzione di Montreal “ha lo scopo di stabilire una limitazione della responsabilità del vettore aereo e che l’indennità di 1000 diritti speciali di prelievo […], da esso previsto in caso di perdita totale del bagaglio registrato, ricomprende tutte le voci di danno rivendicate dal passeggero (e, dunque, non soltanto il danno patrimoniale derivante dai beni perduti e dal costo per l’acquisto dei nuovi beni necessari, ma anche il danno non patrimoniale). Precisando altresì che “il passeggero deve fornire un elenco dei beni contenuti all’interno del bagaglio soltanto nel caso in cui voglia ottenere un risarcimento maggiore di quello consentito dalla Convenzione”.

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Bagagli smarriti: la Suprema Corte riconferma la responsabilità della compagnia aerea

Published On: 16 Ottobre 2023

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28200 dello scorso 6 ottobre 2023, è tornata ad esprimersi sulla risarcibilità del danno subìto da un passeggero per la perdita del proprio bagaglio da parte della compagnia aerea, cogliendo l’occasione per ribadire importanti princìpi in materia di responsabilità del vettore.

Il caso di specie

La fattispecie trae origine dal giudizio promosso, innanzi al Giudice di Pace, da parte di due passeggeri per il riconoscimento del risarcimento danni relativi allo smarrimento del proprio bagaglio da parte della compagnia aerea. Con sentenza del 2017 il Giudice di Pace ha riconosciuto il risarcimento di euro 1.191,00, in favore di ciascun attore.

Avverso la sentenza di primo grado la compagnia aerea ha proposto appello, che tuttavia è stato rigettato. Pertanto, la medesima compagnia ha deciso di proporre ricorso per Cassazione.

I motivi di ricorso e i princìpi espressi dalla Suprema Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 22 e 29 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 nonché dell’art. 2697, nella parte in cui il giudice di appello ha erroneamente affermato che il disposto risarcitorio di cui ai predetti articoli costituisce un “indennizzo forfettario” e ha erroneamente liquidato equitativamente il danno in difetto di prova in ordine alla relativa sussistenza, non avendo la controparte specificato né quantificato il contenuto del bagaglio.

Con il secondo motivo di ricorso, la compagnia aerea ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 cc e l’omesso esame di un fatto decisivo nella parte in cui il giudice di appello ha rilevato che la nozione di “danno liquidabile”, prevista dalla Convenzione, comprende sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale; quindi liquidando anche il danno non patrimoniale.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, cogliendo l’occasione per ribadire importanti princìpi di diritto sulla responsabilità del vettore.

In primis, richiamando sua giurisprudenza costante, ha confermato che “il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l’evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati(Cass. n. 14667 del 2015 e, più recente, Cass. n. 3165 del 2021).

Ha poi precisato che l’art. 22 della Convenzione di Montreal disciplina le “limitazioni di responsabilità per il ritardo, per il bagaglio e per le merci”, prevedendo al comma n. 2 che, “nel caso di trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero”. Tuttavia, il Collegio ha osservato come ciò valga “salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare”; ipotesi nella quale “il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione”; rilevando inoltre che, alla luce dell’art. 31 della Convenzione sul diritto dei trattati (firmata a Vienna il 23 maggio 1969), la nozione di danno deve ritenersi generica e astrattamente omnicomprensiva “sia del pregiudizio inferto alla sfera patrimoniale del passeggero (il danno materiale), sia di quello attinente alla sfera “non patrimoniale” (il danno morale)”.

Infine, stante l’assenza di censure – da parte della ricorrente – idonee a legittimare un mutamento di indirizzo interpretativo in argomento, la Suprema Corte ha ribadito che l’art. 22 della Convenzione di Montreal “ha lo scopo di stabilire una limitazione della responsabilità del vettore aereo e che l’indennità di 1000 diritti speciali di prelievo […], da esso previsto in caso di perdita totale del bagaglio registrato, ricomprende tutte le voci di danno rivendicate dal passeggero (e, dunque, non soltanto il danno patrimoniale derivante dai beni perduti e dal costo per l’acquisto dei nuovi beni necessari, ma anche il danno non patrimoniale). Precisando altresì che “il passeggero deve fornire un elenco dei beni contenuti all’interno del bagaglio soltanto nel caso in cui voglia ottenere un risarcimento maggiore di quello consentito dalla Convenzione”.

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