Infortunio a scuola e risarcimento del danno
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la recente sentenza numero 14720 del 27 maggio 2024, fornisce importanti chiarimenti in tema di responsabilità e onere della prova per danni imprevedibili e inevitabili subiti dagli alunni all’interno dell’ambiente scolastico.
La vicenda
Nel caso di specie, l’alunno di un Istituto comprensivo statale, inciampando su una sedia, cadeva e riportava diversi danni.
I genitori convenivano in giudizio l’Istituto scolastico al fine di ottenere il risarcimento del danno. L’Istituito, costituitosi in giudizio, chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice.
In primo grado, il Giudice di pace, rilevato il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto e della compagnia di assicurazione, dichiarava contumace il Ministero dell’Istruzione e, per l’effetto, lo condannava al risarcimento del danno.
Il ricorso in appello del Ministero veniva respinto, con la conferma della decisione di primo grado, sia quanto alla dichiarazione di contumacia, che nel merito, essendosi ritenuta non fornita alcuna prova circa la non imputabilità del danno.
Il Ministero dell’Istruzione, quindi, proponeva ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, sulla scorta di 4 ordini di censure: a) violazione dell’articolo 291 del Codice di procedura civile; b) violazione degli articoli 106, 108 e 112 del Codice di procedura civile; c) violazione e falsa applicazione degli articoli 1325, 1418, 1367 del Codice civile; d) violazione degli articoli 1218, 2048 e 2697 c.c.
In sintesi, il Ministero ricorrente, con il primo motivo, contestava la dichiarazione di contumacia espressa dal giudice di primo grado nei suoi confronti, sostenendo che l’attività processuale svolta dall’Istituto comprensivo, quale organo statale, valesse come costituzione in giudizio del Ministero stesso. Di conseguenza, con il secondo e il terzo motivo, il ricorrente sosteneva che la citazione in giudizio da parte dell’Istituto della compagnia di assicurazione, avesse prodotto effetti anche nei suoi confronti, dal momento in cui, essendo stata chiamata per garantire la responsabilità dell’ente pubblico, non poteva essere estromessa dal giudizio. Inoltre, dato che l’Istituto non poteva rispondere dei danni patiti dall’alunno, il ricorrente considerava indispensabile ritenere che l’assicurazione valesse nei suoi confronti, per coprire i danni a lui imputabili e, pertanto, evitare che la stessa assicurazione venisse considerata priva di efficacia. Infine, con il quarto motivo, il Ministero contestava la sentenza impugnata nella parte riteneva non provata la non imputabilità del danno, nonostante avesse addotto diversi elementi presuntivi a suo favore che, tra le altre cose, dimostravano l’imprevedibilità e l’inevitabilità dell’evento.
Le statuizioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con la decisione in rassegna, ha ritenuto la prima censura condivisibile.
A tal riguardo, a sostegno della sua decisione, ha richiamato due precedenti pronunce giurisprudenziali per le quali “l’attribuzione agli istituti scolastici e ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale e amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato (Cass. 19158/2012)” – “l’attività compiuta dall’organo si imputa all’ente di cui l’organo è parte, e con l’ulteriore conseguenza che è irrilevante peraltro che l’evocazione in giudizio abbia riguardato l’organo interno, poiché tale circostanza dà luogo ad una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell’art. 4 della l. n. 260 del 1958, mediante la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice, ovvero con la costituzione in giudizio dell’Amministrazione” (Cass. 5819/ 2021).
Relativamente al secondo e al terzo motivo di ricorso, agganciandosi ad una precedente pronuncia ai sensi della quale “Il ricorso ad una copertura assicurativa presuppone che l’assicurato risponda del danno, altrimenti l’assicurazione è priva di causa, con la conseguenza che, qualora il contratto di assicurazione sia stipulato dall’Istituto scolastico per un danno causato all’alunno, e di cui risponde il ministero, le regole dell’interpretazione del contratto impongono di ritenere che la copertura assicurativa sia fatta per il caso che comunque di quel danno debba rispondere per l’appunto il ministero, altrimenti l’assicurazione sarebbe priva di causa (Cass. 3275/ 2016)”, ha chiarito che il Tribunale aveva errato nell’estromettere d’ufficio la compagnia di assicurazione dalla lite, in quanto “…il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se il contratto di assicurazione copriva danni dei quali risponde direttamente l’istituto scolastico, e per i quali dunque l’assicurazione era giustificata a solo suo favore, oppure se il contratto di assicurazione era stipulato a copertura dei danni subiti dagli alunni, dei quali l’istituto scolastico non risponde, con la conseguenza, in questo caso che, salvo a ritenere il contratto di assicurazione privo di causa, esso doveva essere interpretato come stipulato per l’ipotesi che del danno dovesse rispondere il Ministero”.
In merito alla quarta censura, la Suprema Corte, chiarito che la responsabilità per i danni che un alunno causa a se stesso è di tipo contrattuale e che, di conseguenza, spetta al convenuto (in questo caso il Ministero), l’onore di provare, anche mediante presunzioni, la non imputabilità del danno, ha precisato che “Il Ministero ha dimostrato di avere allegato elementi presuntivi da cui desumere l’imprevedibilità e inevitabilità del danno, che la decisione impugnata non ha tenuto in alcuna considerazione e che invece erano significativi, non da ultima la circostanza che l’alunno era inciampato di suo in una sedia, della impossibilità di prevedere ed evitare che costui si facesse male”.
Da tanto, è quindi derivato l’accoglimento del ricorso e, nel merito, il rigetto della domanda iniziale.