Discriminatorio il bando di concorso riservato ai soli cittadini italiani

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Firenze, con l’ordinanza del 26 giugno 2018 che qui si segnala, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di euro 30.000 a titolo di risarcimento per il carattere discriminatorio del bando di concorso per 800 posti di assistente giudiziario, siccome riservato ai soli cittadini italiani.
Il bando infatti, è stato ritenuto incompatibile con il diritto comunitario, che ha abolito ogni discriminazione fondata sulla nazionalità con la sola eccezione degli impieghi che implichino “…la partecipazione, diretta o indiretta, all’esercizio dei pubblici poteri ed alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela di interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche…” (CGUE, Commissione CE/Regno del Belgio C 149/79; CGUE, Colegio de Oficiales del la Marina Mercante Espanola C405/2001).
Nel caso di specie, la figura dell’assistente giudiziario “…rappresenta un’attività ausiliaria, preparatoria all’esercizio di pubblici poteri… si tratta quindi di un profilo professionale che rimane escluso dal processo decisionale che si esprime nel provvedimento giurisdizionale ed è privo di qualsiasi potere di natura discrezionale, in ogni restante sua mansione…”.
Conseguentemente, secondo il Giudice di Firenze “…non si può non rilevare la natura discriminatoria  dell’art. 3 del bando per assistente giudiziario nella parte in cui richiede quale requisito partecipativo necessario il possesso della cittadinanza italiana…”.
Nelle more della decisione tuttavia, la procedura concorsuale si è definitivamente conclusa con l’approvazione della graduatoria definitiva di merito, cui ha fatto seguito l’immissione in possesso delle funzioni dei vincitori presso le sede di servizio.
Sicchè, il Giudice ha ritenuto che l’unica tutela accordabile fosse quella risarcitoria, trattandosi di un danno non patrimoniale legato alla parità di trattamento nell’accesso alla procedura concorsuale.
Tale danno – ha precisato il Giudice – “…ha natura di danno comunitario, il cui risarcimento deve determinarsi in conformità dei canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità, dissuasività, quale danno presunto e con valenza sanzionatoria…”.
 

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Discriminatorio il bando di concorso riservato ai soli cittadini italiani

Published On: 6 Luglio 2018

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Firenze, con l’ordinanza del 26 giugno 2018 che qui si segnala, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di euro 30.000 a titolo di risarcimento per il carattere discriminatorio del bando di concorso per 800 posti di assistente giudiziario, siccome riservato ai soli cittadini italiani.
Il bando infatti, è stato ritenuto incompatibile con il diritto comunitario, che ha abolito ogni discriminazione fondata sulla nazionalità con la sola eccezione degli impieghi che implichino “…la partecipazione, diretta o indiretta, all’esercizio dei pubblici poteri ed alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela di interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche…” (CGUE, Commissione CE/Regno del Belgio C 149/79; CGUE, Colegio de Oficiales del la Marina Mercante Espanola C405/2001).
Nel caso di specie, la figura dell’assistente giudiziario “…rappresenta un’attività ausiliaria, preparatoria all’esercizio di pubblici poteri… si tratta quindi di un profilo professionale che rimane escluso dal processo decisionale che si esprime nel provvedimento giurisdizionale ed è privo di qualsiasi potere di natura discrezionale, in ogni restante sua mansione…”.
Conseguentemente, secondo il Giudice di Firenze “…non si può non rilevare la natura discriminatoria  dell’art. 3 del bando per assistente giudiziario nella parte in cui richiede quale requisito partecipativo necessario il possesso della cittadinanza italiana…”.
Nelle more della decisione tuttavia, la procedura concorsuale si è definitivamente conclusa con l’approvazione della graduatoria definitiva di merito, cui ha fatto seguito l’immissione in possesso delle funzioni dei vincitori presso le sede di servizio.
Sicchè, il Giudice ha ritenuto che l’unica tutela accordabile fosse quella risarcitoria, trattandosi di un danno non patrimoniale legato alla parità di trattamento nell’accesso alla procedura concorsuale.
Tale danno – ha precisato il Giudice – “…ha natura di danno comunitario, il cui risarcimento deve determinarsi in conformità dei canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità, dissuasività, quale danno presunto e con valenza sanzionatoria…”.
 

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