Decadenza dal rapporto di pubblico impiego per assenza dei requisiti culturali minimi

Published On: 11 Luglio 2018Categories: Rapporti di lavoro pubblico e privato, Tutele

Con la sentenza n. 3263 del 31 maggio 2018, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha confermato la legittimità di un provvedimento di decadenza adottato dall’Amministrazione resistente nei confronti del dipendente già assunto, perché privo del requisito culturale minimo prescritto ex lege per l’accesso al posto.
Nel caso esaminato dal Supremo Consesso, l’appellante – soggetta all’obbligo del conseguimento del diploma di licenza media ai sensi della normativa di cui all’allegato A al D.P.R. n. 347 del 1983, prescritto come requisito culturale minimo per l’accesso in servizio come operatore-bidello – non aveva ottenuto tale grado d’istruzione all’epoca del suo avviamento all’impiego e della sua assunzione in servizio.
Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto l’appello e riaffermato la legittimità del provvedimento di destituzione impugnato in prime cure, ravvisando, nella fattispecie, la ricorrenza dell’ipotesi di “impiego conseguito mediante la produzione di documenti viziati da invalidità non sanabile”, (configurabile allorché “l’invalidità del documento tocchi gli atti in esso rappresentati o certificati”), contemplata dall’art. 127 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).
Ed inoltre rilevando che, “..nel caso di specie, come correttamente osservato dal primo giudice, non vi è neppure mera invalidità, ma addirittura inesistenza sia fattuale, sia documentale del titolo di studio-licenza di scuola media che costituiva requisito per l’assunzione e dalla cui assenza non poteva che conseguire il provvedimento decadenziale adottato, comportante la cessazione, per volontà unilaterale dell’Amministrazione, del rapporto di pubblico impiego…”.
Da ciò, secondo il Consiglio di Stato, consegue – peraltro – l’irrilevanza delle prospettazioni sollevate dall’appellante riguardo la mancata produzione da parte sua di documenti falsi o fraudolenti, nonché l’affidamento asseritamente determinato in capo alla stessa, dal perdurare del rapporto di lavoro per circa due anni e con piena soddisfazione dell’Ente stesso; così come anche l’ottenimento nelle more del diploma di scuola media inferiore, il quale “…non è di per sé idoneo a sanare il vizio costituito dalla mancanza del titolo di studio richiesto per ricoprire quel ruolo al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro (salva la possibilità per l’Amministrazione di tenerne conto ai fini di una regolarizzazione postuma del rapporto di impiego, profilo che esula dall’oggetto della presente controversia)…”.
 

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Decadenza dal rapporto di pubblico impiego per assenza dei requisiti culturali minimi

Published On: 11 Luglio 2018

Con la sentenza n. 3263 del 31 maggio 2018, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha confermato la legittimità di un provvedimento di decadenza adottato dall’Amministrazione resistente nei confronti del dipendente già assunto, perché privo del requisito culturale minimo prescritto ex lege per l’accesso al posto.
Nel caso esaminato dal Supremo Consesso, l’appellante – soggetta all’obbligo del conseguimento del diploma di licenza media ai sensi della normativa di cui all’allegato A al D.P.R. n. 347 del 1983, prescritto come requisito culturale minimo per l’accesso in servizio come operatore-bidello – non aveva ottenuto tale grado d’istruzione all’epoca del suo avviamento all’impiego e della sua assunzione in servizio.
Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto l’appello e riaffermato la legittimità del provvedimento di destituzione impugnato in prime cure, ravvisando, nella fattispecie, la ricorrenza dell’ipotesi di “impiego conseguito mediante la produzione di documenti viziati da invalidità non sanabile”, (configurabile allorché “l’invalidità del documento tocchi gli atti in esso rappresentati o certificati”), contemplata dall’art. 127 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).
Ed inoltre rilevando che, “..nel caso di specie, come correttamente osservato dal primo giudice, non vi è neppure mera invalidità, ma addirittura inesistenza sia fattuale, sia documentale del titolo di studio-licenza di scuola media che costituiva requisito per l’assunzione e dalla cui assenza non poteva che conseguire il provvedimento decadenziale adottato, comportante la cessazione, per volontà unilaterale dell’Amministrazione, del rapporto di pubblico impiego…”.
Da ciò, secondo il Consiglio di Stato, consegue – peraltro – l’irrilevanza delle prospettazioni sollevate dall’appellante riguardo la mancata produzione da parte sua di documenti falsi o fraudolenti, nonché l’affidamento asseritamente determinato in capo alla stessa, dal perdurare del rapporto di lavoro per circa due anni e con piena soddisfazione dell’Ente stesso; così come anche l’ottenimento nelle more del diploma di scuola media inferiore, il quale “…non è di per sé idoneo a sanare il vizio costituito dalla mancanza del titolo di studio richiesto per ricoprire quel ruolo al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro (salva la possibilità per l’Amministrazione di tenerne conto ai fini di una regolarizzazione postuma del rapporto di impiego, profilo che esula dall’oggetto della presente controversia)…”.
 

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