Sulla prescrizione quinquennale della sanzione pecuniaria per abuso paesaggistico

La Prima Sezione del Tar Catania, con la sentenza del 25 luglio 2018 n.1576, ha confermato il più recente indirizzo seguito dal Giudice d’appello siciliano secondo il quale “… attesa “la natura di vera e propria sanzione amministrativa” della sanzione pecuniaria per abuso paesaggistico e, per l’effetto, l’applicabilità dell’invocato art. 28 della l. n. 689/1981..”, “..il potere sanzionatorio … si prescrive nel termine quinquennale dalla cessazione dell’abuso che (si) ritiene coincida con il momento di conseguimento del titolo autorizzatorio (in tal senso, da ultimo la sentenza del C.G.A.R.S. n. 24/2018, in cui si richiama la propria decisione n. 123/2014 di adesione alla posizione già espressa sia dal Consiglio di Stato, con sentenze n. 1464/2009 e n. 2160/2010, che dalle Sezioni Riunite dello stesso C.G.A.R.S. con pareri n. 188/2011 e n. 28/2012, più recentemente ribaditi con pareri n. 1210/2016 e n. 430/2017)…“.
Nel caso di specie, essendo la concessione edilizia in sanatoria stata rilasciata nel 2005, e avendo l’amministrazione notificato l’ingiunzione di pagamento per la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 solo nel 2017, i Giudici amministrativi catanesi hanno chiarito che la cessazione della permanenza dell’illecito si fosse verificata con il rilascio della citata concessione edilizia in sanatoria, con la conseguenza che, al momento dell’emanazione dell’impugnato decreto di irrogazione della sanzione in argomento, la prescrizione della sottesa pretesa creditoria si era già maturata ai sensi del citato art. 28 della l. n. 689/1981, per decorso del termine quinquennale ivi previsto.
Sull’argomento si segnala da ultimo anche la sentenza del Consiglio di  Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana del 17 maggio 2018 n.293.

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About the Author: Chiara Sagone

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Sulla prescrizione quinquennale della sanzione pecuniaria per abuso paesaggistico

Published On: 26 Luglio 2018

La Prima Sezione del Tar Catania, con la sentenza del 25 luglio 2018 n.1576, ha confermato il più recente indirizzo seguito dal Giudice d’appello siciliano secondo il quale “… attesa “la natura di vera e propria sanzione amministrativa” della sanzione pecuniaria per abuso paesaggistico e, per l’effetto, l’applicabilità dell’invocato art. 28 della l. n. 689/1981..”, “..il potere sanzionatorio … si prescrive nel termine quinquennale dalla cessazione dell’abuso che (si) ritiene coincida con il momento di conseguimento del titolo autorizzatorio (in tal senso, da ultimo la sentenza del C.G.A.R.S. n. 24/2018, in cui si richiama la propria decisione n. 123/2014 di adesione alla posizione già espressa sia dal Consiglio di Stato, con sentenze n. 1464/2009 e n. 2160/2010, che dalle Sezioni Riunite dello stesso C.G.A.R.S. con pareri n. 188/2011 e n. 28/2012, più recentemente ribaditi con pareri n. 1210/2016 e n. 430/2017)…“.
Nel caso di specie, essendo la concessione edilizia in sanatoria stata rilasciata nel 2005, e avendo l’amministrazione notificato l’ingiunzione di pagamento per la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 solo nel 2017, i Giudici amministrativi catanesi hanno chiarito che la cessazione della permanenza dell’illecito si fosse verificata con il rilascio della citata concessione edilizia in sanatoria, con la conseguenza che, al momento dell’emanazione dell’impugnato decreto di irrogazione della sanzione in argomento, la prescrizione della sottesa pretesa creditoria si era già maturata ai sensi del citato art. 28 della l. n. 689/1981, per decorso del termine quinquennale ivi previsto.
Sull’argomento si segnala da ultimo anche la sentenza del Consiglio di  Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana del 17 maggio 2018 n.293.

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