D.I.A. edilizia: tempi per l’annullamento d’ufficio

Published On: 17 Settembre 2018Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni

Il Tribunale Amministrativo di Milano, con la sentenza qui in commento del 12 settembre 2018 numero 2059, ha ribadito – con ciò conformandosi ad altri precedenti giurisprudenziali consolidatisi sul punto – l’illegittimità del provvedimento repressivo-inibitorio di una d.i.a. edilizia, che sia stato adottato oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della d.i.a. medesima (la quale, decorso il predetto termine, deve ritenersi ormai consolidata), senza le necessarie garanzie di legge ed in assenza dei presupposti previsti dall’ordinamento per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio (cfr. C.d.S., Sez. VI, sentenza. n. 2842/2016).
E’ invero noto il principio – peraltro regolamentato normativamente dall’articolo 23 D.P.R. n. 380/2001, nella versione applicabile ratione temporis – per cui il potere inibitorio dell’intervento edilizio, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della DIA scade, consumandosi definitivamente (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I, sentenza n. 1608/2010).
Ora nella specie il Tribunale Amministrativo milanese ha accolto il ricorso promosso dall’interessato in quanto, a fronte di una DIA presentata in data 10 novembre 2009, il provvedimento di inibitoria impugnato era stato adottato solamente il successivo 12 marzo 2010 e dunque tardivamente.
A tale conclusione il Tribunale giunge anche tenuto conto dell’ulteriore circostanza per cui il ricorrente aveva già impugnato un primo provvedimento inibitorio, ed il ricorso era stato accolto dal medesimo Tribunale Amministrativo.
Ed invero, argomenta il Collegio, anche a voler ammettere che l’annullamento giudiziale del primo provvedimento repressivo consentisse all’Amministrazione di riesercitare il potere medesimo – e dunque di rivalutare la d.i.a. – nondimeno il secondo provvedimento di annullamento era comunque tardivo.
E ciò in quanto il  termine residuo per il (ri)esercizio del potere inibitorio decorreva dalla data del deposito della sentenza resa sul primo ricorso, avvenuto il 26 febbraio 2010.
E poiché il primo provvedimento di inibitoria dell’intervento edilizio in questione era stato adottato il 7 dicembre 2009 – ovvero al 27° giorno dalla presentazione della DIA – al Comune residuavano al più 3 giorni (decorrenti quindi dal deposito della sentenza del 26 febbraio 2010) per potersi ripronunciare sulla d.i.a. medesima, dunque entro e non oltre il 29 febbraio 2010 (laddove, come già chiarito, il secondo provvedimento repressivo – inibitorio era del 12 marzo 2010).

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Published On: 17 Settembre 2018

Il Tribunale Amministrativo di Milano, con la sentenza qui in commento del 12 settembre 2018 numero 2059, ha ribadito – con ciò conformandosi ad altri precedenti giurisprudenziali consolidatisi sul punto – l’illegittimità del provvedimento repressivo-inibitorio di una d.i.a. edilizia, che sia stato adottato oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della d.i.a. medesima (la quale, decorso il predetto termine, deve ritenersi ormai consolidata), senza le necessarie garanzie di legge ed in assenza dei presupposti previsti dall’ordinamento per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio (cfr. C.d.S., Sez. VI, sentenza. n. 2842/2016).
E’ invero noto il principio – peraltro regolamentato normativamente dall’articolo 23 D.P.R. n. 380/2001, nella versione applicabile ratione temporis – per cui il potere inibitorio dell’intervento edilizio, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della DIA scade, consumandosi definitivamente (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I, sentenza n. 1608/2010).
Ora nella specie il Tribunale Amministrativo milanese ha accolto il ricorso promosso dall’interessato in quanto, a fronte di una DIA presentata in data 10 novembre 2009, il provvedimento di inibitoria impugnato era stato adottato solamente il successivo 12 marzo 2010 e dunque tardivamente.
A tale conclusione il Tribunale giunge anche tenuto conto dell’ulteriore circostanza per cui il ricorrente aveva già impugnato un primo provvedimento inibitorio, ed il ricorso era stato accolto dal medesimo Tribunale Amministrativo.
Ed invero, argomenta il Collegio, anche a voler ammettere che l’annullamento giudiziale del primo provvedimento repressivo consentisse all’Amministrazione di riesercitare il potere medesimo – e dunque di rivalutare la d.i.a. – nondimeno il secondo provvedimento di annullamento era comunque tardivo.
E ciò in quanto il  termine residuo per il (ri)esercizio del potere inibitorio decorreva dalla data del deposito della sentenza resa sul primo ricorso, avvenuto il 26 febbraio 2010.
E poiché il primo provvedimento di inibitoria dell’intervento edilizio in questione era stato adottato il 7 dicembre 2009 – ovvero al 27° giorno dalla presentazione della DIA – al Comune residuavano al più 3 giorni (decorrenti quindi dal deposito della sentenza del 26 febbraio 2010) per potersi ripronunciare sulla d.i.a. medesima, dunque entro e non oltre il 29 febbraio 2010 (laddove, come già chiarito, il secondo provvedimento repressivo – inibitorio era del 12 marzo 2010).

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