Accesso agli atti del procedimento disciplinare a carico di un alunno

L’interesse che giustifica l’accesso agli atti ed ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva, escluso il generico ed indistinto interesse al buon andamento dell’attività amministrativa, a condizione che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e la documentazione di cui si chiede l’ostensione. 
Lo ha ribadito, interpretando l’articolo 22 della legge numero 241/1990 in maniera conforme alla giurisprudenza precedente, la Sezione III Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la Sentenza 08 ottobre 2018 numero 9809, che ha accolto un ricorso avverso il diniego opposto da un istituto scolastico all’istanza di accesso proposta dal genitore di uno studente nei cui confronti erano pervenute alcune segnalazioni disciplinari.
In specie, a carico del minore è stato avviato un procedimento disciplinare a seguito di un verbale del consiglio di disciplina mediante il quale venivano contestate ripetute violazioni del regolamento d’istituto nonché segnalazioni da parte di tutti gli uffici interni all’istituto scolastico; all’istanza di accesso presentata dall’esercente la patria potestà, l’Istituto ha concesso l’accesso al verbale del consiglio ma non anche alle segnalazioni presupposte.
Il T.A.R., nell’accogliere il ricorso, ha rilevato come non si possa prescindere dal rafforzamento del principio di trasparenza operato dal decreto legislativo n. 33 del 2013, e dunque riconoscere che l’introduzione di un procedimento disciplinare a carico di un alunno costituisce un fatto senz’altro idoneo a giustificare l’interesse ad accedere alle dichiarazioni rese sugli episodi, purché si tuteli la riservatezza dei dichiaranti tramite l’omissione dei nominativi e delle loro generalità

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Accesso agli atti del procedimento disciplinare a carico di un alunno

Published On: 11 Ottobre 2018

L’interesse che giustifica l’accesso agli atti ed ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva, escluso il generico ed indistinto interesse al buon andamento dell’attività amministrativa, a condizione che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e la documentazione di cui si chiede l’ostensione. 
Lo ha ribadito, interpretando l’articolo 22 della legge numero 241/1990 in maniera conforme alla giurisprudenza precedente, la Sezione III Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la Sentenza 08 ottobre 2018 numero 9809, che ha accolto un ricorso avverso il diniego opposto da un istituto scolastico all’istanza di accesso proposta dal genitore di uno studente nei cui confronti erano pervenute alcune segnalazioni disciplinari.
In specie, a carico del minore è stato avviato un procedimento disciplinare a seguito di un verbale del consiglio di disciplina mediante il quale venivano contestate ripetute violazioni del regolamento d’istituto nonché segnalazioni da parte di tutti gli uffici interni all’istituto scolastico; all’istanza di accesso presentata dall’esercente la patria potestà, l’Istituto ha concesso l’accesso al verbale del consiglio ma non anche alle segnalazioni presupposte.
Il T.A.R., nell’accogliere il ricorso, ha rilevato come non si possa prescindere dal rafforzamento del principio di trasparenza operato dal decreto legislativo n. 33 del 2013, e dunque riconoscere che l’introduzione di un procedimento disciplinare a carico di un alunno costituisce un fatto senz’altro idoneo a giustificare l’interesse ad accedere alle dichiarazioni rese sugli episodi, purché si tuteli la riservatezza dei dichiaranti tramite l’omissione dei nominativi e delle loro generalità

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