Verifica di anomalia ed incongruenze temporali del Piano Economico Finanziario

Published On: 25 Ottobre 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

Nelle procedure di gara indette per l’affidamento di una concessione di servizio pubblico (in specie, la gestione d’un impianto sportivo comunale), la verifica sull’eventuale anomalia delle offerte presentate dai concorrenti, ai sensi dell’art. 97 del decreto legislativo 50/2016, può e deve legittimamente estendersi anche al Piano Economico-Finanziario (c.d. PEF), con riferimento alle eventuali incongruenze relative al periodo di ammortamento degli investimenti, benchè non espressamente considerate dalla citata disposizione di legge.
In tal senso, si è da ultimo espresso il TAR Genova il quale con la decisione del 17 ottobre 2018 n. 826, ha ritenuto determinante, per un verso, il tenore dispositivo dell’articolo 97, comma 6, norma che disciplina un potere discrezionale dell’amministrazione, ove prevede che “la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa” e che “..quindi non vincola il procedimento di verifica alle sole ipotesi nominativamente individuate..”.
E per altro verso, la considerazione che “..il giudizio di anomalia è del resto un giudizio complessivo sull’affidabilità dell’operatore fondato sull’esame dell’offerta economica, della quale fa indiscutibilmente parte il Piano economico finanziario…”, la cui “funzione” – per come scolpita dalla chiara giurisprudenza del Consiglio di Stato –  è quella di “…dimostrare la concreta capacità del concorrente di correttamente eseguire la prestazione per l’intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico-finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l’intero periodo: il che consente all’amministrazione concedente di valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione stessa.” (C.d.S., sez. V, 13 aprile 2018, n. 2214).
Da ciò, ad avviso del Collegio, è derivata la legittimità del provvedimento di esclusione adottato a carico della ricorrente, la cui offerta era stata ritenuta anomala in quanto – nonostante la concreta incongruenza della lex specialis di gara (alla quale era stato allegato un modello tipo di PEF a durata annuale, nonostante la maggiore durata triennale della concessione posta in gara) – l’investimento da essa proposto non poteva comunque essere ammortizzato nel lasso temporale considerato, derivando da ciò un “un vizio intrinseco del PEF ..” che “si riflette fatalmente sulla qualità dell’offerta medesima e la inficia”, senza che sia possibile al riguardo alcuna sanatoria mediante soccorso istruttorio.

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Verifica di anomalia ed incongruenze temporali del Piano Economico Finanziario

Published On: 25 Ottobre 2018

Nelle procedure di gara indette per l’affidamento di una concessione di servizio pubblico (in specie, la gestione d’un impianto sportivo comunale), la verifica sull’eventuale anomalia delle offerte presentate dai concorrenti, ai sensi dell’art. 97 del decreto legislativo 50/2016, può e deve legittimamente estendersi anche al Piano Economico-Finanziario (c.d. PEF), con riferimento alle eventuali incongruenze relative al periodo di ammortamento degli investimenti, benchè non espressamente considerate dalla citata disposizione di legge.
In tal senso, si è da ultimo espresso il TAR Genova il quale con la decisione del 17 ottobre 2018 n. 826, ha ritenuto determinante, per un verso, il tenore dispositivo dell’articolo 97, comma 6, norma che disciplina un potere discrezionale dell’amministrazione, ove prevede che “la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa” e che “..quindi non vincola il procedimento di verifica alle sole ipotesi nominativamente individuate..”.
E per altro verso, la considerazione che “..il giudizio di anomalia è del resto un giudizio complessivo sull’affidabilità dell’operatore fondato sull’esame dell’offerta economica, della quale fa indiscutibilmente parte il Piano economico finanziario…”, la cui “funzione” – per come scolpita dalla chiara giurisprudenza del Consiglio di Stato –  è quella di “…dimostrare la concreta capacità del concorrente di correttamente eseguire la prestazione per l’intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico-finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l’intero periodo: il che consente all’amministrazione concedente di valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione stessa.” (C.d.S., sez. V, 13 aprile 2018, n. 2214).
Da ciò, ad avviso del Collegio, è derivata la legittimità del provvedimento di esclusione adottato a carico della ricorrente, la cui offerta era stata ritenuta anomala in quanto – nonostante la concreta incongruenza della lex specialis di gara (alla quale era stato allegato un modello tipo di PEF a durata annuale, nonostante la maggiore durata triennale della concessione posta in gara) – l’investimento da essa proposto non poteva comunque essere ammortizzato nel lasso temporale considerato, derivando da ciò un “un vizio intrinseco del PEF ..” che “si riflette fatalmente sulla qualità dell’offerta medesima e la inficia”, senza che sia possibile al riguardo alcuna sanatoria mediante soccorso istruttorio.

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