Procedura speciale ed opere realizzabili nelle more del rilascio del titolo in sanatoria
Il Tribunale Amministrativo di Napoli, con la sentenza del 19 ottobre 2018 numero 6107, respingendo il ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione di alcuni interventi (nella specie veranda e soppalco), ulteriori e diversi rispetto a quelli fatti oggetto di una precedente istanza di condono, fornisce alcuni chiarimenti circa la procedura speciale da seguire e le opere realizzabili nelle more del rilascio del titolo in sanatoria.
Il Collegio precisa preliminarmente che l’immobile oggetto del condono non gode del regime degli immobili legittimi, restando abusivo fino all’ottenimento della sanatoria ed essendo, per converso, assoggettato ad un regime speciale, alquanto restrittivo, all’esito del quale gli interventi abusivi realizzati verrebbero legittimati.
Tale procedura, in particolare, prevede che decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda di condono e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell’oblazione, il presentatore dell’istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all’articolo 31 non comprese tra quelle indicate dall’articolo 33 (che riguarda le opere assoggettate a vincoli), notificando al Comune il proprio intendimento, con allegata una perizia giurata ovvero la documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, altresì iniziando i lavori non prima di trenta giorni dalla data della predetta notificazione.
La normativa di settore, pertanto, consente la prosecuzione o il completamento dei lavori “abusivi” relativi a immobili oggetto di istanza di condono ma solo purché si segua la sopra descritta procedura speciale.
In mancanza dell’attivazione della medesima procedura speciale, non sarà possibile né la prosecuzione né il completamento dei lavori relativi all’immobile oggetto della richiesta di sanatoria.
Fermo restando che il presupposto essenziale per il rilascio del titolo autorizzatorio in sanatoria, è che il manufatto di cui si chiede il condono sia rimasto il medesimo, essendo, altrimenti, quest’ultimo qualificabile come una nuova realizzazione a cui il condono non potrà essere applicato se non solo dopo la presentazione di un’apposita nuova domanda e, comunque, una volta che siano scaduti i relativi termini.
E’ invero pacifico in giurisprudenza che la procedura di condono non può più avere corso se non permangano, nella loro materiale consistenza, le opere edilizie da condonare.
Sulla base di tali assunti il Tribunale Amministrativo napoletano ha quindi respinto il ricorso introduttivo, non potendo la domanda di sanatoria a suo tempo presentata dal ricorrente ricomprendere al suo interno opere – come la veranda ed il soppalco abusivamente realizzati nella specie – materialmente diverse rispetto a quelle fatte oggetto della medesima istanza di sanatoria come originariamente presentata.