Sindacati e diritto di accesso agli atti ex lege 241/1990

Published On: 2 Novembre 2018Categories: Pubblica Amministrazione, Tutele, Varie

Con la sentenza n.1275 del 5 ottobre 2018, il Tar Puglia si è pronunciato in materia di legittimazione dei sindacati all’accesso agli atti amministrativi  e sul diritto di accesso ai Documenti di Valutazione dei Rischi.
I Giudici amministrativi pugliesi – dando seguito all’orientamento giurisprudenziale piuttosto permissivo formatosi in materia – hanno ritenuto sussistente la legittimazione dell’organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso ai documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato medesimo, che le posizioni di lavoro di singoli iscritti, seppur nel rispetto del limite previsto dalla legge, costituito dal divieto di un controllo generalizzato nei confronti della Pubblica Amministrazione.
In particolare, si legge nel provvedimento qui in commento, che il diritto di accesso dei sindacati si basa su “..un duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle organizzazioni sindacali sia iure proprio, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevanti della categoria rappresentata...”.
Tuttavia, detta sfera di legittimazione “…non può tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell’intera attività dell’amministrazione datrice di lavoro, sovrapponendosi e duplicando compiti e funzioni demandati ai soggetti istituzionalmente ed ordinariamente preposti nel settore di impiego alla gestione del rapporto di lavoro…”, in quanto tale preclusione è espressamente codificata all’art. 24, comma terzo, della legge n. 241/1990, nel testo novellato dall’ art. 16 della legge n. 15/2005, in base al quale non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’ operato delle pubbliche amministrazioni.
Pertanto, il Tar precisa che “..la domanda di accesso, ancorché esplicata in esercizio della prerogative dell’ organizzazione sindacale soggiace al filtro dell’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad un situazione giuridicamente tutelata che trovi collegamento nel documento che si vuole conoscere.”
I Giudici pugliesi puntualizzano inoltre che sussiste il diritto d’accesso delle Organizzazioni sindacali anche in relazione ai Documenti di valutazione del rischio (DVR).
Le Organizzazioni sindacali – mosse dall’esigenza di conoscere e valutare la sicurezza nei luoghi di lavoro, a tutela dei propri iscritti – hanno infatti un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere tali documenti, in ragione dello stretto legame esistente tra “la finalità dichiarata ed il documento richiesto”, considerato peraltro che “..la funzione del rappresentante dei lavoratori va ben oltre la cognizione (più o meno riservata) delle misure organizzatorie in concreto deliberate per il rispetto dell’art. 2087 c.c. nel luogo di lavoro, poiché – ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994- tale organo rappresentativo deve essere sempre previamente informato e consultato sulla valutazione dei rischi, con autonomi poteri propositivi mirati, più in generale, a sovrintendere e controllare in tempo reale ogni processo decisionale del datore inerente alla sicurezza del posto di lavoro..”.
In conclusione pertanto,  le Organizzazioni sindacali possono validamente esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi (tra cui il DVR) per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato (quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori), e sempre che l’accesso non rappresenti una forma di controllo generalizzato dell’attività amministrativa.
 
 

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Sindacati e diritto di accesso agli atti ex lege 241/1990

Published On: 2 Novembre 2018

Con la sentenza n.1275 del 5 ottobre 2018, il Tar Puglia si è pronunciato in materia di legittimazione dei sindacati all’accesso agli atti amministrativi  e sul diritto di accesso ai Documenti di Valutazione dei Rischi.
I Giudici amministrativi pugliesi – dando seguito all’orientamento giurisprudenziale piuttosto permissivo formatosi in materia – hanno ritenuto sussistente la legittimazione dell’organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso ai documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato medesimo, che le posizioni di lavoro di singoli iscritti, seppur nel rispetto del limite previsto dalla legge, costituito dal divieto di un controllo generalizzato nei confronti della Pubblica Amministrazione.
In particolare, si legge nel provvedimento qui in commento, che il diritto di accesso dei sindacati si basa su “..un duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle organizzazioni sindacali sia iure proprio, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevanti della categoria rappresentata...”.
Tuttavia, detta sfera di legittimazione “…non può tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell’intera attività dell’amministrazione datrice di lavoro, sovrapponendosi e duplicando compiti e funzioni demandati ai soggetti istituzionalmente ed ordinariamente preposti nel settore di impiego alla gestione del rapporto di lavoro…”, in quanto tale preclusione è espressamente codificata all’art. 24, comma terzo, della legge n. 241/1990, nel testo novellato dall’ art. 16 della legge n. 15/2005, in base al quale non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’ operato delle pubbliche amministrazioni.
Pertanto, il Tar precisa che “..la domanda di accesso, ancorché esplicata in esercizio della prerogative dell’ organizzazione sindacale soggiace al filtro dell’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad un situazione giuridicamente tutelata che trovi collegamento nel documento che si vuole conoscere.”
I Giudici pugliesi puntualizzano inoltre che sussiste il diritto d’accesso delle Organizzazioni sindacali anche in relazione ai Documenti di valutazione del rischio (DVR).
Le Organizzazioni sindacali – mosse dall’esigenza di conoscere e valutare la sicurezza nei luoghi di lavoro, a tutela dei propri iscritti – hanno infatti un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere tali documenti, in ragione dello stretto legame esistente tra “la finalità dichiarata ed il documento richiesto”, considerato peraltro che “..la funzione del rappresentante dei lavoratori va ben oltre la cognizione (più o meno riservata) delle misure organizzatorie in concreto deliberate per il rispetto dell’art. 2087 c.c. nel luogo di lavoro, poiché – ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994- tale organo rappresentativo deve essere sempre previamente informato e consultato sulla valutazione dei rischi, con autonomi poteri propositivi mirati, più in generale, a sovrintendere e controllare in tempo reale ogni processo decisionale del datore inerente alla sicurezza del posto di lavoro..”.
In conclusione pertanto,  le Organizzazioni sindacali possono validamente esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi (tra cui il DVR) per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato (quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori), e sempre che l’accesso non rappresenti una forma di controllo generalizzato dell’attività amministrativa.
 
 

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