Enti Locali in dissesto: inammissibile l'esecuzione individuale dei crediti sorti anteriormente

Published On: 7 Novembre 2018Categories: Enti locali, Normativa, Pubblica Amministrazione, Tutele, Varie

Con la sentenza del 29 ottobre 2018 numero 590, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ha dato continuità al principio già in precedenza affermato, secondo cui  la dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente (Cons. giust. sic. 9.7.2018 n. 382; Id., 2.5.2017 n. 203; Id., 3.6.2015 n. 423).
Ciò significa che il divieto di azioni esecutive individuali, riguarda anche i giudizi di esecuzione di giudicati che, sebbene relativi a crediti sorti per fatti anteriori alla dichiarazione del dissesto, si siano formati successivamente alla dichiarazione medesima.
Il Consiglio, afferma il succitato principio, richiamandosi alla ratio legis che ispira le disposizioni del T.U.E.L. (e più in generale le disposizioni in materia fallimentare) specificamente deputate a definire e delimitare la massa passiva che entra nella liquidazione concorsuale, che è quella di garantire la par condicio creditorum, attraendo alla procedura concorsuale “…tutti i debiti dell’ente locale imputabili a fatti o atti di gestione anteriori alla dichiarazione di dissesto…”, impedendo quindi la prosecuzione di azioni esecutive individuali per debiti sorti anteriormente al dissesto ma divenuti liquidi ed esigibili dopo la dichiarazione del dissesto medesimo.
Il C.G.A., prendendo le mosse anche da quanto disposto dall’articolo 51 della Legge Fallimentare, a fortiori ribadisce che “..è irrilevante la data in cui il credito diventa liquido ed esigibile, atteso che l’azione esecutiva individuale non è consentita neppure per crediti maturati “durante” il fallimento, e dunque “dopo” la sua maturazione”.
Il Collegio afferma inoltre di non condividere la diversa tesi giurisprudenziale secondo cui i crediti derivanti da provvedimenti giudiziari passati in giudicato in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto non entrano nella massa passiva della procedura di liquidazione, anche se il fatto genetico dell’obbligazione è anteriore.
Tale tesi sarebbe invero del tutto irragionevole “..giacché farebbe difetto una regola precisa per individuare i crediti imputabili alla gestione commissariale o a quella ordinaria e tutto sarebbe affidato alla casualità del momento in cui si forma il titolo esecutivo, anche all’esito di una procedura giudiziaria di durata non prevedibile. La fissazione di una data per distinguere le due gestioni avrebbe un valore soltanto relativo, né sarebbe perseguito in modo efficace l’obiettivo di tenere indenne la gestione ordinaria [….] dagli effetti del debito pregresso [….]”.
Al contrario invece, in una procedura concorsuale tipica di uno stato di dissesto “..una norma che ancori ad una certa data il fatto o l’atto genetico dell’obbligazione è logica e coerente, proprio a tutela dell’eguaglianza tra i creditori, mentre la circostanza che l’accertamento del credito intervenga successivamente è irrilevante ai fini dell’imputazione” (cfr. Corte costituzionale 21 giugno 2013, n. 154, relativa alle analoghe disposizioni vigenti per le obbligazioni rientranti nella gestione commissariale del Comune di Roma, in cui si legge inoltre che “ai fini di una corretta imputazione del piano di rientro … la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data”).
Il Supremo Consiglio ha pertanto dichiarato nella fattispecie estinto il giudizio di ottemperanza promosso contro il Comune appellante, in quanto relativo all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato successivamente alla dichiarazione del dissesto, ma relativa a crediti sorti in precedenza.
 

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Published On: 7 Novembre 2018

Con la sentenza del 29 ottobre 2018 numero 590, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ha dato continuità al principio già in precedenza affermato, secondo cui  la dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente (Cons. giust. sic. 9.7.2018 n. 382; Id., 2.5.2017 n. 203; Id., 3.6.2015 n. 423).
Ciò significa che il divieto di azioni esecutive individuali, riguarda anche i giudizi di esecuzione di giudicati che, sebbene relativi a crediti sorti per fatti anteriori alla dichiarazione del dissesto, si siano formati successivamente alla dichiarazione medesima.
Il Consiglio, afferma il succitato principio, richiamandosi alla ratio legis che ispira le disposizioni del T.U.E.L. (e più in generale le disposizioni in materia fallimentare) specificamente deputate a definire e delimitare la massa passiva che entra nella liquidazione concorsuale, che è quella di garantire la par condicio creditorum, attraendo alla procedura concorsuale “…tutti i debiti dell’ente locale imputabili a fatti o atti di gestione anteriori alla dichiarazione di dissesto…”, impedendo quindi la prosecuzione di azioni esecutive individuali per debiti sorti anteriormente al dissesto ma divenuti liquidi ed esigibili dopo la dichiarazione del dissesto medesimo.
Il C.G.A., prendendo le mosse anche da quanto disposto dall’articolo 51 della Legge Fallimentare, a fortiori ribadisce che “..è irrilevante la data in cui il credito diventa liquido ed esigibile, atteso che l’azione esecutiva individuale non è consentita neppure per crediti maturati “durante” il fallimento, e dunque “dopo” la sua maturazione”.
Il Collegio afferma inoltre di non condividere la diversa tesi giurisprudenziale secondo cui i crediti derivanti da provvedimenti giudiziari passati in giudicato in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto non entrano nella massa passiva della procedura di liquidazione, anche se il fatto genetico dell’obbligazione è anteriore.
Tale tesi sarebbe invero del tutto irragionevole “..giacché farebbe difetto una regola precisa per individuare i crediti imputabili alla gestione commissariale o a quella ordinaria e tutto sarebbe affidato alla casualità del momento in cui si forma il titolo esecutivo, anche all’esito di una procedura giudiziaria di durata non prevedibile. La fissazione di una data per distinguere le due gestioni avrebbe un valore soltanto relativo, né sarebbe perseguito in modo efficace l’obiettivo di tenere indenne la gestione ordinaria [….] dagli effetti del debito pregresso [….]”.
Al contrario invece, in una procedura concorsuale tipica di uno stato di dissesto “..una norma che ancori ad una certa data il fatto o l’atto genetico dell’obbligazione è logica e coerente, proprio a tutela dell’eguaglianza tra i creditori, mentre la circostanza che l’accertamento del credito intervenga successivamente è irrilevante ai fini dell’imputazione” (cfr. Corte costituzionale 21 giugno 2013, n. 154, relativa alle analoghe disposizioni vigenti per le obbligazioni rientranti nella gestione commissariale del Comune di Roma, in cui si legge inoltre che “ai fini di una corretta imputazione del piano di rientro … la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data”).
Il Supremo Consiglio ha pertanto dichiarato nella fattispecie estinto il giudizio di ottemperanza promosso contro il Comune appellante, in quanto relativo all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato successivamente alla dichiarazione del dissesto, ma relativa a crediti sorti in precedenza.
 

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