Mancata comunicazione e pubblicazione della convocazione per la prova orale nei concorsi pubblici

Published On: 16 Novembre 2018Categories: Concorsi pubblici, Tutele, Varie

Il Tar Campania di Napoli, con la sentenza numero 6345 del 29 ottobre 2018, ha accolto il ricorso presentato da un docente universitario, annullando la graduatoria relativa alla procedura comparativa indetta dall’Accademia delle belle arti di Napoli per l’attribuzione di un incarico di collaboratore al coordinamento dell’attività editoriale.
Il ricorrente, nello specifico, ha censurato l’operato dell’Amministrazione sotto i profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere nonchè dei criteri di buona fede e correttezza, lamentando che, nonostante fosse stato ammesso alla prova orale, non aveva potuto partecipare in quanto la data di convocazione per il colloquio indicata nel bando non era stata pubblicata in modo adeguato e tempestivo sul sito internet dell’Accademia.
Il Tar ha ritenuto fondata la domanda del docente sul presupposto che “…nella specie non solo la procedura di colloquio è stata svolta in data strettamente a ridosso alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ma non risulta effettuata alcuna comunicazione né individuale né sul sito Internet dell’amministrazione”.
Ciò – secondo i Giudici campani – denota ed integra sicuramente una violazione dei principi di buon andamento sotto il profilo della violazione dell’adeguata pubblicità e trasparenza che deve scandire di ogni fase della procedura selettiva, nonché sotto l’ulteriore profilo di violazione dei criteri di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, che costituiscono una specificazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità, ed applicabili nel caso in esame, alla stregua dei principi di imparzialità e trasparenza, a cui si aggiungono, con una sorta di vis expansiva, quelli (della comune disciplina di diritto privato) della correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.)…”.
Secondo i Giudici infatti, “…è emersa negli ultimi anni una nuova concezione dei rapporti tra cittadini e autorità pubblica (c.d. amministrazione partecipata o condivisa), in virtù della quale la pretesa alla regolarità dell’azione amministrativa va valutata secondo i canoni contrattuali di correttezza e buona fede..”, richiamando a tal fine i principi da ultimo affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in tema di responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione.
La Quarta Sezione del Tar Campania inoltre, ha ravvisato un ulteriore profilo di violazione di legge nel mancato rispetto del termine necessario di 20 giorni tra la data di ricezione della comunicazione della prova al candidato e la data di svolgimento dei colloqui.
I Giudici infine, hanno censurato l’azione Amministrativa sotto il profilo dell’eccesso di potere nella valutazione dei titoli relativi al curriculum presentato dai candidati “…dal momento che il verbale della commissione non indica alcun criterio predeterminato per la valutazione dei curricula …non consentendo di ricostruire l’iter logico seguito nell’attribuzione dei punteggi stessi…”.

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Mancata comunicazione e pubblicazione della convocazione per la prova orale nei concorsi pubblici

Published On: 16 Novembre 2018

Il Tar Campania di Napoli, con la sentenza numero 6345 del 29 ottobre 2018, ha accolto il ricorso presentato da un docente universitario, annullando la graduatoria relativa alla procedura comparativa indetta dall’Accademia delle belle arti di Napoli per l’attribuzione di un incarico di collaboratore al coordinamento dell’attività editoriale.
Il ricorrente, nello specifico, ha censurato l’operato dell’Amministrazione sotto i profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere nonchè dei criteri di buona fede e correttezza, lamentando che, nonostante fosse stato ammesso alla prova orale, non aveva potuto partecipare in quanto la data di convocazione per il colloquio indicata nel bando non era stata pubblicata in modo adeguato e tempestivo sul sito internet dell’Accademia.
Il Tar ha ritenuto fondata la domanda del docente sul presupposto che “…nella specie non solo la procedura di colloquio è stata svolta in data strettamente a ridosso alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ma non risulta effettuata alcuna comunicazione né individuale né sul sito Internet dell’amministrazione”.
Ciò – secondo i Giudici campani – denota ed integra sicuramente una violazione dei principi di buon andamento sotto il profilo della violazione dell’adeguata pubblicità e trasparenza che deve scandire di ogni fase della procedura selettiva, nonché sotto l’ulteriore profilo di violazione dei criteri di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, che costituiscono una specificazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità, ed applicabili nel caso in esame, alla stregua dei principi di imparzialità e trasparenza, a cui si aggiungono, con una sorta di vis expansiva, quelli (della comune disciplina di diritto privato) della correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.)…”.
Secondo i Giudici infatti, “…è emersa negli ultimi anni una nuova concezione dei rapporti tra cittadini e autorità pubblica (c.d. amministrazione partecipata o condivisa), in virtù della quale la pretesa alla regolarità dell’azione amministrativa va valutata secondo i canoni contrattuali di correttezza e buona fede..”, richiamando a tal fine i principi da ultimo affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in tema di responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione.
La Quarta Sezione del Tar Campania inoltre, ha ravvisato un ulteriore profilo di violazione di legge nel mancato rispetto del termine necessario di 20 giorni tra la data di ricezione della comunicazione della prova al candidato e la data di svolgimento dei colloqui.
I Giudici infine, hanno censurato l’azione Amministrativa sotto il profilo dell’eccesso di potere nella valutazione dei titoli relativi al curriculum presentato dai candidati “…dal momento che il verbale della commissione non indica alcun criterio predeterminato per la valutazione dei curricula …non consentendo di ricostruire l’iter logico seguito nell’attribuzione dei punteggi stessi…”.

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